Cassazione Penale, Sentenza n. 8141/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di appello che aveva assolto Sannino per il reato di estorsione (art. 629 c.p.), deducendo un vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni del teste Garofalo: la Corte d'appello avrebbe valorizzato parzialmente una frase del teste e le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato in appello, ritenendole sufficienti a rendere credibile la versione difensiva, senza confrontarsi con la motivazione articolata del Tribunale di primo grado che aveva condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. La Cassazione ha rilevato che l'appello ha riformato la decisione di primo grado basandosi su una valutazione parziale delle dichiarazioni dichiarative (testimoniali) e senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale né fornire una "motivazione rafforzata" che confutasse puntualmente la motivazione del primo giudice. Ne è conseguito che la sentenza di appello non ha la "forza persuasiva superiore" necessaria per il ribaltamento e pertanto va annullata con rinvio.
Norme richiamate
Quando l'appello comporta una diversa valutazione della prova dichiarativa (attendibilità di testimoni o della persona offesa), il giudice dell'appello, per riformare la sentenza di primo grado, deve in genere disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; in alternativa, se non si procede alla rinnovazione, è richiesta una motivazione rafforzata che confuti specificamente la motivazione di primo grado
Principi relativi alla valutazione della prova e ai criteri (gravità, precisione e concordanza) che il giudice deve considerare nella motivazione delle valutazioni probatorie
Norma sostanziale che disciplina il reato di estorsione, ossia il fatto contestato all'imputato; la sentenza di primo grado aveva condannato ai sensi di questa norma
Richiamato solo in ordine al trattamento procedurale del ricorso con contraddittorio scritto (modalità di trattazione del ricorso davanti alla Corte)
Massime di principio
- Se l'appello modifica la valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni testimoniali o dichiarazioni della persona offesa, il giudice d'appello deve generalmente disporre la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p., comma 3-bis) oppure motivare in modo rafforzato perché ritiene infondata la valutazione di primo grado
- La citazione parziale o decontestualizzata di una frase resa da un teste non è sufficiente a ribaltare una motivazione di primo grado che abbia valutato organicamente e dettagliatamente tutte le prove; è necessario confrontarsi puntualmente con gli argomenti principali della sentenza impugnata
- Quando la riforma si fonda su diversa valutazione di prove documentali o elementi materiali (non dichiarativi), il giudice d'appello può riformare senza rinnovazione, ma deve comunque fornire una motivazione specifica che giustifichi il "ribaltamento"
- Per la parte che impugna (accusa o difesa) è strategico chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria o indicare i punti specifici che richiedono nuovo esame delle prove testimoniali; per il giudice d'appello è essenziale esplicitare perché la nuova valutazione supera quella di primo grado
- In assenza di motivazione rafforzata o di rinnovazione dell'istruttoria quando necessaria, la decisione di appello è a rischio di annullamento dalla Cassazione per vizio di motivazione
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