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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18152/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto connesso alla gestione dell’emergenza rifiuti in Campania. Una società affidataria del servizio era stata condannata, in un giudizio promosso da un proprio fornitore/subaffidatario, al pagamento di somme dovute per attività svolte; la società ha quindi chiesto che le amministrazioni/strutture commissariali coinvolte nella gestione emergenziale fossero condannate a manlevarla, assumendosi il rimborso di quanto pagato. La Corte d’appello ha respinto la domanda ritenendo che gli obblighi contratti restassero in capo alle società affidatarie e che il pagamento diretto da parte della struttura commissariale fosse solo eventuale e facoltativo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1 d.l. 245/2005, dell’OPCM 3479/2005 e dell’art. 12 d.l. 90/2008, sostenendo che la disciplina emergenziale avesse sostanzialmente trasferito gli oneri alla struttura pubblica e liberato l’affidataria verso i propri creditori; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando motivazione apparente e contraddittoria in relazione al richiamo, da parte della Corte territoriale, al giudizio amministrativo pendente e al principio del ne bis in idem; 3) censura sulle spese, dipendente dai primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che la disciplina emergenziale non ha determinato il subentro della struttura pubblica nei contratti stipulati dalle società affidatarie per l’espletamento del servizio, né ha trasformato tali società in mere esecutrici prive di autonoma obbligazione verso i propri fornitori. L’OPCM richiamata prevedeva il pagamento alle affidatarie previa fattura e rendicontazione, non un’obbligazione diretta della struttura verso i terzi creditori delle affidatarie. Inoltre, l’art. 12 d.l. 90/2008 ha previsto soltanto una facoltà alternativa di pagamento diretto, senza eliminare gli obblighi originari delle società affidatarie. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che non vi fosse un vizio di motivazione tale da impedire il controllo di legittimità, ha escluso un difetto di giurisdizione ormai coperto da giudicato interno e ha ritenuto non contraddittoria la motivazione sulla diversità della domanda rispetto al giudizio amministrativo e sul possibile rilievo del ne bis in idem, trattandosi in sostanza della medesima pretesa di rimborso formulata in altra sede. Il terzo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 30 novembre 2005, n. 245

    La risoluzione ex lege dei contratti con gli affidatari non comporta il subentro della struttura di governo nei rapporti negoziali; gli affidatari devono comunque assicurare la prosecuzione del servizio e restano obbligati verso i propri fornitori.

  • o.P.C.M. 14 dicembre 2005, n. 3479

    art. 1, comma 7; previsione sui pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie

    I pagamenti sono disposti dal Commissario delegato previa fattura e rendicontazione, ma in favore dell’impresa affidataria; ciò esclude una responsabilità diretta dell’ente di governo verso i creditori della affidataria.

  • art. 12 d.l. 23 maggio 2008, n. 90

    La disposizione introduce solo una facoltà di pagamento diretto dei creditori delle affidatarie, senza eliminare gli obblighi originari delle società affidatarie né rendere obbligatorio il pagamento diretto da parte della struttura commissariale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello non è stata ritenuta apparente né irriducibilmente contraddittoria, perché il percorso argomentativo era comunque comprensibile e scrutinabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella disciplina emergenziale, la previsione che l’amministrazione pubblica sostenga gli oneri del servizio o possa pagare direttamente i creditori dell’affidataria non implica, di per sé, il subentro dell’amministrazione nei contratti stipulati dall’affidataria, né la nascita di un’obbligazione diretta verso i terzi fornitori.
  • Quando una norma speciale qualifica il pagamento diretto come mera facoltà della struttura pubblica, gli obblighi contrattuali restano in capo al soggetto originariamente affidatario, salvo un’espressa disciplina di successione nei rapporti negoziali.
  • La denuncia di difetto di giurisdizione è inammissibile se sul punto si è formato giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione resa nel merito dal giudice di primo grado.
  • Ai fini del ne bis in idem rileva il petitum sostanziale: non conta la diversa veste formale della domanda, ma la coincidenza della pretesa sostanziale e dei fatti costitutivi dedotti.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata se dalla sentenza emerge un percorso logico comprensibile e controllabile, anche se sintetico o non pienamente sviluppato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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