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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17400/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di annullamento del sequestro preventivo di un'area adibita a cava estrattiva e di un escavatore. I motivi di ricorso sono: (1) vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla mancata sussistenza del fumus del reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), contestando l'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'insussistenza dei presupposti dell'art. 321, comma 1, c.p.p. per il mantenimento del vincolo; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza delle esigenze cautelari (in particolare del "periculum in mora") per mantenere il sequestro dell'escavatore, con la doglianza che anche nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre una specifica motivazione del rischio di dispersione o deterioramento del bene.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi fondati con riferimento al terzo motivo e inammissibili o manifestamente infondati per il resto. In particolare: (i) ha rilevato che l'area era stata successivamente dissequestrata e restituita alla Trippatore s.r.l., con conseguente difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti a contestarne la restituzione; (ii) ha confermato la sussistenza del fumus per il reato ex art. 452-bis c.p. nella parte che riguarda l'attività estrattiva svolta dopo la scadenza delle autorizzazioni, ritenendo sufficiente, per la fase cautelare, la documentazione probatoria raccolta (denunce, rilievi fotografici, atti della G.d.F.) e richiamando la giurisprudenza che non impone specifici accertamenti tecnici in questa fase; (iii) però ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dell'escavatore Komatsu per carenza della motivazione circa il "periculum in mora", e ha disposto il rinvio al tribunale di Ragusa ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., mentre il resto dell'ordinanza è stato dichiarato inammissibile o confermato.

Norme richiamate

  • art. 452-bis cod. pen.

    Il reato di inquinamento ambientale è un delitto di danno che si realizza con il "deterioramento" o la "compromissione" del bene ambiente (suolo/sottosuolo ecc.). Ai fini cautelari, la sua sussistenza può essere valutata anche sulla base di elementi documentali e investigativi senza obbligo di specifici accertamenti tecnici; è possibile la punibilità anche a titolo di dolo eventuale.

  • art. 181 decreto legislativo 3 aprile 2004, n. 42

    art. 181 d.lgs. 3/4/2004, n. 42

    Norma richiamata in relazione alla tutela dei beni paesaggistici/ambientali e al vincolo su aree interessate da attività estrattive; utilizzata come base normativa per giustificare misure cautelari conservative sui beni oggetto di presunta violazione.

  • art. 321 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)

    art. 321, comma 1 e comma 2, c.p.p.

    Stabilisce i presupposti del sequestro preventivo; la giurisprudenza richiede che il provvedimento indichi anche, in modo conciso, le ragioni del "periculum in mora" quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca, salvo i limiti indicati dalle Sezioni unite per i casi speciali.

  • art. 321, comma 2-bis e Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021

    Le Sezioni unite hanno precisato che, nei casi previsti dall'art. 321, comma 2-bis (e, analogamente, quando il bene è immediatamente confiscabile ex lege), l'onere motivazionale relativo al "periculum in mora" può essere assorbito se il provvedimento si sofferma sulle ragioni per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato nelle more del giudizio; tuttavia, resta comunque necessario un apprezzamento motivato e non meramente assertivo.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 324, comma 5, c.p.p.

    Norma che disciplina la rimessione al giudice di merito (tribunale del riesame) per nuovo esame in caso di annullamento parziale del provvedimento di sequestro da parte della Corte di legittimità.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018 (Melillo); Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016 (Sorvillo); Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017 (Rizzo); Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019 (Pucci); Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    varie pronunce citate in motivazione

    Giurisprudenza consolidata nel senso che, in sede cautelare, non è sempre necessario attendere accertamenti tecnici specifici per ritenere integrato il fumus del reato ambientale; la fattispecie di "deterioramento" o "compromissione" è definita in termini di riduzione apprezzabile del valore o squilibrio funzionale e può essere accertata anche con elementi probatori documentali. Inoltre la cassazione delibera i provvedimenti cautelari reali solo per violazione di legge o difetti motivazionali radicali.

Massime di principio

  • Ai fini cautelari, il fumus del reato ambientale ex art. 452-bis può essere fondato su denunce, rilievi fotografici e attività investigative che documentino attività estrattive abusive continuative: non è necessario, in questa fase, un accertamento tecnico-estimativo completo.
  • Per il sequestro di cose suscettibili di confisca obbligatoria non è del tutto escluso l'onere motivazionale sul "periculum in mora": le Sezioni unite ammettono una motivazione ridotta solo nei casi tassativi (beni immediatamente confiscabili ex lege), ma il giudice deve comunque indicare le ragioni per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato durante il giudizio.
  • Se il bene sequestrato non appartiene agli indagati e viene restituito al proprietario legittimo, viene a mancare la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti a impugnare la restituzione; questo influenza l'ammissibilità dei ricorsi.
  • Il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali è limitato: in Corte di Cassazione sono ammissibili i ricorsi per violazione di legge e per vizi motivazionali tali da rendere la motivazione incomprensibile o assente; motivazioni complete e coerenti del giudice di merito rendono il ricorso inadmissibile per manifesta infondatezza.
  • Nelle impugnazioni cautelari conviene concentrarsi su carenze specifiche della motivazione (es. mancanza di indicazione del "periculum in mora" o di elementi probatori concreti) e documentare la proprietà e l'interesse effettivo dei ricorrenti per evitare problemi di legittimazione.

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