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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19095/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte di appello di Salerno che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. La Corte di appello aveva ritenuto che l'aggravante fosse riferita al 'contatore' e non all'energia elettrica sottratta; il Procuratore Generale sosteneva invece che l'aggravante era stata contestata con riferimento all'energia elettrica, bene pacificamente destinato a pubblico servizio, e che l'esclusione dell'aggravante aveva errato la valutazione del carattere di procedibilità d'ufficio del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse erroneamente ricostruito l'imputazione attribuendo l'aggravante al contatore anziché all'energia elettrica — oggetto del furto come descritto nell'imputazione. La Suprema Corte ha affermato che, in assenza di specificazioni diverse, l'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio va riferita all'oggetto del reato (qui: energia elettrica) e che tale aggravante sussiste quando la cosa sottratta presenti un nesso funzionale con l'erogazione del pubblico servizio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul reato di furto; individuata come la fattispecie cui è stato ricondotto il fatto (impossessamento di energia elettrica).

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Aggravante applicabile quando la cosa sottratta è 'destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità'. La Corte ha interpretato l'aggravante come riferita all'oggetto del reato (energia elettrica) se dall'imputazione non risulta diversamente.

  • art. 569, comma 4 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico per l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione per le violazioni riscontrate nella motivazione e nella ricostruzione dell'imputazione.

  • Giurisprudenza citata (Cassazione: Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 - Mondino; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023 - Marcì)

    Precedenti che confermano il principio secondo cui l'aggravante si valuta con riferimento alla destinazione finale del bene sottratto e richiede un nesso funzionale tra il bene e l'erogazione del pubblico servizio.

Massime di principio

  • Quando l'imputazione indica come oggetto del furto un bene immateriale o non storicamente 'oggetto' (es. energia elettrica), l'aggravante per destinazione a pubblico servizio va riferita all'oggetto materiale del reato così come descritto nell'imputazione, salvo chiara indicazione contraria.
  • L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. sussiste se la cosa sottratta presenta un nesso funzionale con l'erogazione di un pubblico servizio o di pubblica utilità; in tali ipotesi il reato è procedibile d'ufficio e non richiede querela.
  • Il giudice deve interpretare l'imputazione nella sua globalità: riferire l'aggravante a un elemento accessorio (es. il contatore) anziché all'oggetto descritto (es. l'energia sottratta) può costituire vizio di ricostruzione e motivazione rilevante in Cassazione.
  • Per evitare annullamenti, il pubblico ministero dovrebbe descrivere con chiarezza l'oggetto del reato e la correlazione dell'aggravante rispetto a quell'oggetto; il giudice d'appello deve motivare esplicitamente eventuali letture alternative dell'imputazione.
  • In casi analoghi, se risulta che la cosa sottratta concorre direttamente all'erogazione di un servizio pubblico, la qualificazione come bene destinato a pubblico servizio è generalmente corretta e rende il procedimento procedibile d'ufficio.

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