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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12241/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di un immobile. La società contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello dalla CTR Lombardia, che aveva ritenuto corretto l'accertamento della rendita e aveva anche accolto l'appello incidentale dell'Agenzia sulle spese, condannando la contribuente alle spese di entrambi i gradi. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della decisione per carenza/mera apparenza della motivazione; con il secondo e il terzo, la violazione delle norme sul contenuto minimo della sentenza e sul processo tributario per il diniego, ritenuto immotivato, della consulenza tecnica d'ufficio richiesta per verificare la congruità della stima catastale; con il quarto, la nullità della sentenza per difetto di motivazione nella parte in cui aveva accolto l'appello incidentale dell'Ufficio sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza di merito ha superato la soglia del "minimo costituzionale" e non può essere censurata solo perché non affronta analiticamente ogni deduzione difensiva; inoltre il rigetto della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e nel caso concreto era desumibile dal contesto la ragione del diniego, fondata sulla considerazione che l'accertamento catastale era corretto e che le contestazioni della contribuente erano prive di adeguato supporto probatorio. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la CTR, riformando la compensazione delle spese disposta in primo grado, non ha esposto alcuna ragione della condanna alle spese, limitandosi a statuirla in dispositivo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; il vizio ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa dalla parte.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto compatibili nel processo tributario.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario il giudice può disporre consulenza tecnica; la nomina del consulente rientra nel suo prudente apprezzamento.

  • artt. 61 ss. c.p.c.

    La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale"; sono deducibili in cassazione solo motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La censura di legittimità può riguardare violazioni di legge e nullità della sentenza, ma non può risolversi in una richiesta di revisione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciato per la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.

Massime di principio

  • In cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, è intrinsecamente contraddittoria in modo irriducibile o è obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singolo argomento difensivo: è sufficiente che esponga le ragioni poste a fondamento della decisione, con implicita disamina recessiva degli argomenti non esaminati espressamente.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, né può mirare a sostituire la propria lettura dei fatti e delle prove a quella compiuta dal giudice territoriale.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova a disposizione della parte, ma uno strumento istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato esperimento è censurabile solo se il diniego risulti privo di giustificazione o sia frutto di un errore di diritto.
  • Se il giudice di appello riforma la statuizione sulle spese adottata in primo grado, deve spiegare le ragioni della diversa regolamentazione; la decisione sulle spese non può essere adottata in modo meramente apodittico o solo in dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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