Cassazione Penale, Sentenza n. 46897/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio dopo annullamento per uso di deposizioni non rinnovate, aveva rinnovato l'escussione del teste Poianella e confermato la condanna per concorso in furto in abitazione. I motivi di ricorso erano: 1) violazione dell'art. 603 c.p.p. per avere ritenuto indispensabile e rinnovato l'istruttoria sul teste Poianella quando la sua deposizione non avrebbe aggiunto elementi utili; 2) vizio di motivazione e mancata prova del concorso nel reato, poiché Poianella non aveva effettuato un formale riconoscimento e la sua percezione era parziale; 3) vizio di motivazione e illegittimità nel diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena, essendo la condotta del ricorrente meramente di fuga e l'episodio occasionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la stessa Corte che aveva annullato in precedenza aveva attribuito decisività alle dichiarazioni del teste Poianella e pertanto il giudice del rinvio ha correttamente rinnovato l'escussione rendendo la deposizione utilizzabile. Il secondo motivo è stato considerato come questione di merito non sindacabile in Cassazione: la Corte d'appello ha fornito un apparato argomentativo logico, valorizzando la visione del teste che aveva visto l'uomo uscire dall'abitazione e poi salire su un'autovettura nella quale il ricorrente è stato trovato e che era in contatto telefonico con gli altri coimputati sorpresi con la refurtiva. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione non è manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al concorso nel reato: il ricorrente è stato ritenuto concorrente nell'esecuzione del furto insieme ad altri soggetti
Tipicità del reato di furto in abitazione contestato all'imputato
Circostanza aggravante prevista dalla norma, richiamata nella contestazione del fatto
Disciplina del rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale: il giudice può rinnovare le prove quando ritenga di non poter decidere sulla base degli atti, e nella fattispecie la Corte ha legittimamente ritenuto indispensabile la nuova escussione del teste
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'inutilizzabilità di deposizioni non rinnovate in sede di giudice che pronuncia la sentenza di prime cure; la Cassazione ha rilevato che l'annullamento precedente era proprio per questa ragione e che il rinvio ha colmato la lacuna
Principi per la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti: la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono di competenza del giudice di merito entro i limiti di legge
Massime di principio
- Se una sentenza di merito è annullata per utilizzo di dichiarazioni non rinnovate, il giudice di rinvio può rinnovare l'escussione del teste e rendere le sue dichiarazioni pienamente utilizzabili: la Cassazione non annulla nuovamente se il giudice del rinvio ha correttamente posto rimedio.
- La Corte di Cassazione ha limiti nel sindacare le valutazioni probatorie di merito: non ripercorre la valutazione della credibilità o l'adeguatezza probatoria se il giudice di merito fornisce un apparato argomentativo privo di errori logici manifesti.
- L'assenza di un formale riconoscimento da parte di un teste non è di per sé dirimente se la ricostruzione probatoria complessiva è corroborata da altri elementi (contatti telefonici, rintraccio in auto segnalata, ritrovamento della refurtiva in possesso di coimputati).
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione controlla solo l'eventuale manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
- In situazioni simili è utile documentare e produrre ogni elemento di riscontro (video, tracciati telefonici, riconoscimenti formali) se si intende contestare il concorso nel reato, poiché la mera contestazione orale o l'enfatizzazione di aspetti episodici può non essere sufficiente davanti al giudice di merito e non rientrerà nel sindacato di legittimità in Cassazione.
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