Cassazione Civile, Ordinanza n. 17468/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione maggiori imposte Ires, Irap e Iva e irrogando sanzioni, sul presupposto che alcuni costi fossero relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. La società aveva impugnato l’atto: il primo giudice aveva rigettato il ricorso, ma la CTR aveva poi accolto l’appello della contribuente valorizzando la produzione della documentazione contabile, l’esistenza della fattura, il pagamento del corrispettivo e l’unicità dell’acquisto, ritenendo sostanzialmente non dimostrata dall’Ufficio la fittizietà dell’operazione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere della prova, attribuendo rilievo decisivo a elementi formali non idonei a dimostrare l’effettività dell’operazione e pretendendo dall’Amministrazione la prova della non effettività o della restituzione del pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una struttura organizzativa idonea del fornitore; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente la sola fattura, né la regolarità delle scritture contabili, né il pagamento, elementi che normalmente vengono impiegati proprio per simulare la realtà dell’operazione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Disciplina il riparto dell’onere della prova: in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa anche tramite presunzioni semplici, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni per ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell’inesistenza oggettiva dell’operazione, ad esempio attraverso indici quali l’assenza di una struttura organizzativa idonea del fornitore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte sui redditi, l’onere di provare l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche con presunzioni semplici basate su elementi sintomatici dell’assenza di reale operatività del fornitore.
- Una volta che l’Ufficio abbia fornito una prova presuntiva idonea della fittizietà dell’operazione, il contribuente non può limitarsi a produrre fattura, contabilità formalmente regolare o prova del pagamento, ma deve dimostrare con elementi concreti l’effettiva esecuzione dell’operazione.
- Nelle operazioni oggettivamente inesistenti, fattura e pagamento non hanno di per sé valore dirimente, perché sono strumenti normalmente utilizzati per creare l’apparenza di una reale transazione.
- La circostanza dell’unicità dell’acquisto, in assenza di ulteriori riscontri, è elemento neutro e non è sufficiente a superare la prova dell’inesistenza dell’operazione.
Come è indicizzato
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