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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09593/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in primo e secondo grado, della domanda di condanna della Regione al pagamento del compenso incentivante previsto dall'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, per l'attività svolta negli anni 2007-2008 come RUC, figura ritenuta sovrapponibile a quella del RUP. Il ricorrente deduceva in cassazione, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato documenti rilevanti (l'ordinanza commissariale n. 635/2001 e l'ordinanza del Commissario straordinario n. 14/2008) che avrebbero disciplinato la ripartizione del fondo incentivante. Inoltre, assumeva che il Commissario straordinario di Governo fosse autorizzato a derogare all'art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552/2006, la quale consentiva deroghe, in presenza dei presupposti indicati, anche alla disciplina del codice dei contratti pubblici. Ne traeva la conseguenza che il rigetto fondato sulla mancanza di contrattazione integrativa fosse errato, poiché l'ordinanza n. 14/2008 avrebbe già regolamentato le modalità di corresponsione dell'incentivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo cumulasse in modo non chiaro censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.; che le doglianze sul mancato esame dei documenti mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli organi commissariali sono atti amministrativi straordinari, non norme di diritto soggette al principio iura novit curia; e che, anche sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, la censura difettava di specificità ex art. 366 c.p.c. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la Regione è rimasta intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006

    nella versione ratione temporis vigente

    Richiamato come base normativa del compenso incentivante; la Corte non ne affronta il merito applicativo, ma rileva che la censura che lo invoca è inammissibile anche perché fondata su atti amministrativi non equiparabili a norme di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza di violazione dell'art. 115 è stata ritenuta inammissibile perché, in concreto, diretta a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo cumulava censure eterogenee senza chiarire il canale di accesso prescelto; le censure ex n. 5 sono comunque inammissibili in presenza di doppia conforme e per mancato rispetto degli oneri specifici.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di specificità del ricorso per cassazione, ritenuto non rispettato.

  • art. 118 c.p.c.

    La Corte vi richiama la propria motivazione per relationem rispetto a Cass. Sez. U. n. 8053/2014.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto.

  • ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17.11.2006

    Indicata dal ricorrente come fonte di deroga autorizzata agli artt. del d.lgs. n. 163 del 2006; la Corte la qualifica come atto amministrativo straordinario con efficacia derogatoria nei limiti della legge attributiva del potere, non come norma di diritto soggetta a iura novit curia.

  • ordinanza commissariale n. 635 del 2001

    Documentazione invocata dal ricorrente per la regolazione della ripartizione del fondo incentivante; la censura sul suo mancato esame è stata reputata inammissibile.

  • ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 29 gennaio 2008

    Documento invocato per dimostrare la regolamentazione delle modalità di corresponsione dell'incentivo e la deroga alla disciplina generale; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a dichiarare inammissibili le relative censure.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la dedotta omessa considerazione di documenti non può risolversi in una revisione del merito.
  • Le censure ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sono inammissibili quando ricorre una doppia conforme e il ricorso non assolve gli specifici oneri di allegazione e indicazione imposti dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti commissariali straordinari sono atti amministrativi dotati di eventuale efficacia derogatoria nei limiti della legge attributiva del potere, ma non hanno forza di legge e non sono ricompresi nel principio iura novit curia.
  • La deduzione di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: se la censura si fonda su atti amministrativi e su una ricostruzione del fatto non chiaramente ancorata ai motivi di ricorso, il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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