Cassazione Civile, Ordinanza n. 30688/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riuniti gli appelli delle parti, aveva respinto integralmente l'appello della contribuente e accolto parzialmente quello dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo la riserva in decisione, la ricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016, comprensiva di domanda, provvedimenti di accoglimento e ricevute di versamento. La Corte aveva inizialmente chiesto chiarimenti per verificare se la definizione agevolata coprisse entrambi gli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso, ma l'Agenzia non ha fornito riscontro. La questione decisiva è divenuta quindi se la presentazione della domanda di definizione agevolata e l'esecuzione dei pagamenti, pur in assenza di una formale rinuncia agli atti, fossero sufficienti a far venir meno l'interesse al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla contribuente e del mancato riscontro dell'Agenzia, ritenendo che la domanda di definizione agevolata, il pagamento delle somme dovute e il deposito della relativa documentazione integrassero una manifestazione implicita ma inequivoca di adesione alla procedura condonistica e di rinuncia all'interesse al ricorso. Ha quindi dichiarato il difetto di interesse sopravvenuto al ricorso, con compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio. Ha altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione è dipesa da sopravvenienze normative e non dal contenuto del ricorso.
Norme richiamate
La domanda di definizione agevolata del debito fiscale, accompagnata dai relativi pagamenti, è stata ritenuta idonea a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, anche in assenza di formale rinuncia agli atti.
Norma di conversione richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da sopravvenienze normative e non dall'esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata della lite e il pagamento di quanto dovuto possono determinare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio di legittimità.
- La rinuncia formale agli atti non è indispensabile quando dal comportamento processuale e dagli adempimenti eseguiti emerga in modo univoco la volontà di avvalersi della disciplina condonistica e di abbandonare la controversia.
- Ai fini della declaratoria di cessazione dell'interesse al ricorso, il giudice può valorizzare la documentazione prodotta e il mancato contestuale riscontro della controparte circa l'estensione della definizione agevolata agli atti impugnati.
- Quando l'esito estintivo o improcedibile del giudizio derivi da sopravvenienze normative o da definizione agevolata della lite, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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