Cassazione Civile, Ordinanza n. 33756/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino di nazionalità maliana aveva chiesto al giudice di merito il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, della protezione sussidiaria; e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il tribunale aveva rigettato tutte le domande ritenendo non credibile il racconto sulle ragioni dell'espatrio, escludendo una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza in Mali e negando ogni condizione di vulnerabilità o particolare integrazione in Italia. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata l'erronea applicazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l'uso di fonti risalenti al 2015, la violazione dei parametri sulla credibilità e l'omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) e b); con il secondo si è dedotta l'omessa pronuncia sulla protezione umanitaria, oltre a motivazione illogica/apparente e omessa valutazione di documenti relativi all'integrazione sociale in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione relativa alla non credibilità del racconto, osservando che il tribunale aveva specificamente indicato le ragioni dell'inattendibilità intrinseca. Ha poi escluso che vi fosse omissione di esame dei presupposti della protezione sussidiaria ex lett. a) e b), ribadendo che, quando il racconto è intrinsecamente non credibile, non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio officioso. Quanto alla protezione sussidiaria ex lett. c), la censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente aveva introdotto in cassazione fonti informative alternative non dimostrate come già acquisite o dedotte nel giudizio di merito, con violazione dei limiti del giudizio di legittimità e dell'art. 372 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non indicava le allegazioni svolte in primo grado né la provenienza e il deposito dei documenti invocati. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007
La protezione sussidiaria ex lett. a) non richiede ulteriore approfondimento istruttorio officioso quando il racconto del richiedente è intrinsecamente inattendibile.
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
La protezione sussidiaria ex lett. b) è esclusa in mancanza di un racconto credibile dei fatti posti a base della domanda.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
La censura sull'erronea applicazione di tale disposizione è inammissibile se si fonda su fonti informative alternative non dedotte o acquisite nel giudizio di merito, non potendo il giudizio di cassazione ampliare il perimetro fattuale.
In cassazione non possono essere introdotti nuovi elementi fattuali o documentali estranei al giudizio di merito, salvo i limiti consentiti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito motivi in modo specifico sull'inattendibilità intrinseca del racconto del richiedente protezione, la censura di motivazione apparente è infondata se non dimostra reali lacune argomentative.
- Se le dichiarazioni del richiedente asilo sono intrinsecamente inattendibili, non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio officioso per valutare lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria fondata sulle ipotesi di danno individuale grave diverse dalla violenza indiscriminata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre un diverso quadro fattuale mediante fonti informative o documenti non dedotti e non acquisiti nel giudizio di merito.
- La doglianza su protezione umanitaria o altre forme di tutela non supera il vaglio di ammissibilità se è generica, non indica le specifiche allegazioni svolte nei gradi di merito e non chiarisce quando e come siano stati depositati i documenti invocati.
- La censura deve essere autosufficiente: chi ricorre deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, altrimenti il motivo è inammissibile.
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