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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05870/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva rigettato l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto la responsabilità penale dell’imputata, limitatamente alla realizzazione di tettoie indicate nel capo di imputazione, condannandola per il reato edilizio con pena di mesi 1 di arresto ed euro 5.000 di ammenda, con continuazione rispetto a fatti già giudicati e subordinando la sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dei luoghi entro un termine. In cassazione l’imputata deduceva due motivi: vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità e vizio di violazione di legge e motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. La Corte però ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale rilasciata successivamente alla sentenza impugnata, necessaria poiché il giudizio di appello si era svolto in assenza dell’imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto senza procura speciale rilasciata dopo la sentenza impugnata, requisito necessario nel caso di giudizio di appello celebrato in assenza dell’imputata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento alla continuazione con fatti già giudicati; la pena è stata determinata tenendo conto del vincolo della continuazione.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come parametro per l’applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all’inammissibilità, verificando l’assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato assente in appello richiede, a pena di inammissibilità, una procura speciale rilasciata successivamente alla sentenza impugnata.
  • Quando manca la procura speciale necessaria, la Corte può dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l’assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La verifica sulla condizione per la sospensione condizionale della pena, in presenza di un ricorso inammissibile, resta assorbita e non viene esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiNullità processuale

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