Cassazione Civile, Ordinanza n. 22078/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’amministrazione aveva sanzionato il soggetto sanzionato per l’installazione di nove apparecchi per il gioco telematico presso locali di un terzo privo dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 TULPS. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione, ma il Tribunale aveva accolto l’appello, ritenendo non provata la consapevolezza dei sanzionati circa l’utilizzo dei locali anche per scommesse non autorizzate e, in sostanza, escludendo la loro partecipazione all’illecito. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 689/1981, sul presupposto che il giudice d’appello avesse erroneamente negato l’elemento soggettivo dell’illecito sanzionato. I controricorrenti eccepivano altresì improcedibilità e difetto di autosufficienza, eccezioni respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di improcedibilità e di difetto di autosufficienza, ma ha poi osservato che il motivo dedotto non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, ossia dell’accertamento circa la consapevolezza e la partecipazione dei sanzionati all’illecito. Inoltre, la decisione di merito si fondava su una ragione più radicale, avendo escluso la stessa commissione dell’illecito da parte della società sanzionata. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
L’omesso deposito non era ravvisabile, perché gli atti depositati, in particolare la sentenza impugnata, consentivano comunque alla Corte il controllo sul ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo era formalmente costruito come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
È la norma invocata per sostenere l’erronea esclusione dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.
Le censure prive di specifica attinenza al decisum sono assimilate alla mancata enunciazione dei motivi e determinano inammissibilità del ricorso.
È richiamato come titolo autorizzatorio mancante in capo al soggetto terzo presso cui erano installati gli apparecchi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove attiene al merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente qualificato come violazione di legge, miri in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se colpiscono una questione diversa o solo marginale, il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice di merito esclude in radice la commissione dell’illecito, è privo di pertinenza un motivo che discuta soltanto dell’elemento soggettivo della violazione.
- L’eccezione di improcedibilità per difetto di deposito o di autosufficienza non è fondata se gli atti prodotti consentono alla Corte di comprendere la controversia e di svolgere il controllo richiesto.
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