Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato da una parte creditrice nei confronti di una banca sulla base di un titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. La banca propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di avere già pagato gli importi dovuti in base al titolo, con esclusione delle spese di precetto, lo stesso giorno della notifica dell'intimazione. L'opposizione fu accolta dal Giudice di pace e la decisione venne confermata dal Tribunale di Roma. La parte creditrice ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) lamentava il rigetto dell'istanza di cessazione della materia del contendere, sostenendo che il precetto sarebbe divenuto inefficace per decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c.; 2) contestava la declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi di appello, ritenendo che non fossero estranei al regime dell'appello; 3) censurava la condanna alle spese di lite, invocando l'art. 92 c.p.c.; 4) contestava la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata. La Corte ha però rilevato, in via preliminare, che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria adeguata dei fatti di causa, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e comunque ha osservato che i singoli motivi sarebbero stati inammissibili o manifestamente infondati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso non contenesse un'esposizione sommaria sufficiente dei fatti sostanziali e processuali, impedendo una piena comprensione delle censure. In via ulteriore e assorbita, ha spiegato che: la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata perché, in presenza di opposizione, il termine di efficacia del precetto resta sospeso ex art. 481, comma 2, c.p.c.; le doglianze sui motivi di appello erano comunque inammissibili per difetto di specificità e perché attinenti a questioni rientranti nel giudizio di equità; la condanna alle spese era corretta in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.; la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. era legittima, essendo stata accertata la palese inconsistenza delle ragioni di gravame e la mala fede o colpa grave della parte soccombente. La parte resistente è risultata vittoriosa nel giudizio di legittimità ed è stata liquidata in suo favore anche la rifusione delle spese del ricorso per cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
regola l'opposizione all'esecuzione proposta dalla banca contro il precetto intimato sulla base del titolo esecutivo.
l'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva costituisce il titolo esecutivo posto a base del precetto.
il termine di efficacia del precetto resta sospeso quando contro il precetto sia proposta opposizione, con esclusione della dedotta perenzione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
le censure che richiamano atti e contenuti processuali devono essere specificamente e adeguatamente illustrate; il difetto di specificità comporta inammissibilità.
l'appello è consentito solo per violazione di norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia nei giudizi di equità; le doglianze esaminate sono state ritenute estranee a tale paradigma.
nel giudizio di equità necessario il giudice di pace decide secondo equità per le controversie di minor valore economico, con conseguente limitazione dei motivi di appello.
le spese seguono la soccombenza; la parte totalmente soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede motivazione specifica.
la condanna equitativa per lite temeraria può essere pronunciata anche senza domanda di parte o prova del danno, quando sia accertata mala fede o colpa grave, desumibile dalla pretestuosità o manifesta infondatezza dell'iniziativa o dell'impugnazione.
i doveri di lealtà e probità nel processo sono il parametro rispetto al quale si valuta l'abuso della potestas agendi sanzionato dall'art. 96, comma 3, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con principi di diritto già consolidati e non offrono argomenti per mutare orientamento.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti di causa e del percorso processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere il significato delle censure senza ricorrere ad altre fonti.
- In presenza di opposizione a precetto, il termine di efficacia del precetto è sospeso; non può quindi parlarsi di perenzione dell'intimazione per il solo decorso del tempo previsto dall'art. 481 c.p.c.
- Nel giudizio di equità necessario, i motivi di appello sono ammissibili solo se investono violazioni di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie o principi regolatori della materia; contestazioni sull'esattezza o sulle modalità di adempimento di un'obbligazione possono restare estranee a tale perimetro.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e non richiede una specifica motivazione sul mancato ricorso alla compensazione, che resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente e può essere fondata sulla palese inconsistenza o pretestuosità dell'impugnazione, senza necessità di prova del danno e senza domanda di parte.
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