Cassazione Civile, Ordinanza n. 19901/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Alcuni soggetti asseritamente creditori di una società venditrice hanno agito per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una compravendita immobiliare stipulata nel 2013 tra la società debitrice e un acquirente. Secondo gli attori, la società non aveva adempiuto all'obbligo di estinguere un mutuo e di far cancellare un'ipoteca entro il termine contrattualmente previsto; poi, nel breve arco temporale tra marzo e aprile 2013, aveva alienato gli ultimi beni di cui disponeva, così pregiudicando la garanzia patrimoniale dei creditori. I giudici di merito hanno escluso la prova della scientia damni in capo all'acquirente e rigettato la domanda. I ricorrenti hanno proposto cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c., omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia, sostenendo che la vendita dell'ultimo bene immobile della debitrice avrebbe reso presunta la consapevolezza del pregiudizio; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, contestando la distinzione operata dalla Corte d'appello tra vendite contestuali e vendite non contestuali; 3) violazione degli artt. 2901, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la pubblicità dei rogiti e la mancata contestazione dei fatti avrebbero dovuto fondare la presunzione di conoscenza del pregiudizio; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame del motivo di appello, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la mancata contestazione di circostanze quali il periodo di contrazione del mercato immobiliare e il prezzo vantaggioso delle vendite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi si risolvessero in una contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove, non ammissibile nei limiti del vizio dedotto, anche perché la sentenza d'appello era una 'doppia conforme', con conseguente preclusione del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre osservato che i ricorrenti avevano confuso la vendita dell'ultimo bene con la diversa ipotesi della vendita dell'unico bene del debitore, e che la Corte territoriale aveva comunque esaminato la censura proposta. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la reale ratio della decisione e si limitavano ad affermazioni assertive, senza indicare in modo specifico gli elementi necessari per censurare correttamente la violazione delle regole sulle presunzioni o sull'onere della prova. Anche l'ultimo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, per denunciare l'omessa considerazione della non contestazione, occorre indicare specificamente il contenuto degli atti difensivi avversari e la concreta mancanza di contestazioni, onere non assolto dai ricorrenti. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova dei presupposti di legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non dimostrata la scientia damni in capo al terzo acquirente.
La sola trascrizione degli atti non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a fondare automaticamente la prova della conoscenza del pregiudizio.
comma 1, nn. 3, 4 e 5; quarto comma
Nel giudizio definito con doppia conforme non è deducibile il vizio motivazionale ex n. 5; i motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico e coerente con il vizio denunciato.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché i motivi di appello erano stati esaminati, sia pure respingendoli.
Per dedurre in cassazione la mancata considerazione della non contestazione occorre indicare specificamente gli atti difensivi e le circostanze rimaste incontestate.
La censura di violazione dell'onere della prova deve essere articolata in modo specifico; nel caso concreto la doglianza è stata reputata solo assertiva.
La censura sulle presunzioni richiede la puntuale indicazione dei fatti noti e del ragionamento inferenziale; qui tale onere non è stato assolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni del terzo acquirente non può essere desunta in modo automatico da una mera sequenza di alienazioni: occorre un accertamento concreto dei fatti indicativi della consapevolezza del pregiudizio.
- La vendita dell'ultimo bene del debitore non equivale, di per sé, alla vendita dell'unico bene del debitore; la presunzione di consapevolezza non può essere estesa oltre il preciso ambito fattuale in cui è stata elaborata.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile e il ricorso deve muoversi nei limiti dei vizi di legittimità consentiti.
- Le censure per violazione delle presunzioni semplici e dell'onere della prova sono ammissibili solo se indicano in modo puntuale i fatti noti, il ragionamento inferenziale e il concreto errore di diritto denunciato.
- Per lamentare l'omessa considerazione della non contestazione, il ricorso per cassazione deve riportare specificamente il contenuto degli atti difensivi avversari e dimostrare l'effettiva assenza di contestazioni sui fatti storici rilevanti.
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