Cassazione Penale, Ordinanza n. 06671/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non decide nel merito sulla riabilitazione. Qualifica il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per il giudizio di opposizione. Il provvedimento impugnato non viene quindi esaminato nel merito dalla Cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La persona interessata aveva chiesto la riabilitazione in relazione a una precedente sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza. Contro tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione. Il tema centrale del ricorso, per come emerge dal testo, non riguarda il merito della riabilitazione, ma la corretta impugnazione del provvedimento: la Corte rileva che, in materia di riabilitazione e nei procedimenti di esecuzione ricompresi nel rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p., anche l'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza va impugnata con opposizione davanti allo stesso giudice che l'ha emessa, e non con ricorso per cassazione. Per questo motivo il ricorso viene qualificato come opposizione e gli atti sono trasmessi al Tribunale di sorveglianza competente.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il reato oggetto della precedente condanna rispetto alla quale è stata chiesta la riabilitazione.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
prevede, in via generale, il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità, ma la Corte esclude la sua applicazione nel rito speciale disciplinato dagli artt. 667 e 676 c.p.p.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
per i procedimenti di esecuzione nelle materie ivi richiamate prevede un rito speciale 'de plano' e la possibilità di opposizione avverso l'ordinanza, anche quando l'istanza sia dichiarata inammissibile.
richiamato come norma che, insieme all'art. 667 c.p.p., delimita le materie soggette al rito speciale in executivis.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
consente la qualificazione dell'impugnazione secondo il suo effettivo contenuto, qui trasformando il ricorso per cassazione in opposizione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di esecuzione relativi alle materie soggette al rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p., l'ordinanza emessa de plano è impugnabile con opposizione allo stesso giudice che l'ha adottata sia se decide nel merito sia se dichiara l'istanza inammissibile.
- La disciplina speciale dell'opposizione nei procedimenti ex artt. 667 e 676 c.p.p. prevale sulla regola generale dell'art. 666, comma 2, c.p.p., che prevede il ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità.
- Quando un'impugnazione è proposta con forma errata ma il suo contenuto corrisponde a un rimedio diverso previsto dalla legge, il giudice deve qualificarla secondo il suo effettivo contenuto ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- In materia di riabilitazione, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza non comporta automaticamente l'accesso al ricorso per cassazione se la fattispecie rientra nel procedimento speciale con opposizione.
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