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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7372/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che gli aveva confermato, in parte, gli arresti domiciliari per reati di cui al capo 14) (spaccio in concorso). Le censure erano sei: (1-3) deduzioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e telematiche perché autorizzate oltre i limiti di legge e fondate su una qualificazione giuridica del fatto errata (si assumeva che le intercettazioni fossero state disposte per un reato diverso, riferito al coindagato Zizzo, e quindi inconferenti rispetto alla posizione dello Spirito); (4-5) contestazione del giudizio prognostico sulla «attualità» e concretezza del pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 c.p.p., con particolare rilievo sull'assenza di precedenti e sulle caratteristiche personali del ricorrente; (6) vizio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi (sull'inutilizzabilità delle intercettazioni) sono stati ritenuti generici e non specifici rispetto alla posizione di Spirito, essendo principalmente riferiti agli elementi acquisiti sul coindagato Zizzo; pertanto manca la specificità necessaria per proiettare sulla posizione del ricorrente gli effetti dedotti. Le censure concernenti le esigenze cautelari (attualità del pericolo, valutazione della personalità, proporzionalità della misura) sono state anch'esse dichiarate inammissibili per genericità o infondate: il giudice ha ritenuto che l'ordinanza di riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base delle modalità delle condotte e di elementi desumibili dalle conversazioni acquisite, e che la scelta di una misura detentiva (arresti domiciliari) fosse proporzionata e necessaria per interrompere i legami con ambienti criminali. In conclusione, il ricorso è stato respinto per inammissibilità e il provvedimento impugnato è stato confermato nei termini non annullati dal riesame.

Norme richiamate

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti e le condizioni per l'uso delle intercettazioni; la Corte richiama la necessità che l'autorizzazione sia ancorata a elementi indiziari obiettivi e sufficienti al momento del rilascio

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento autorizzativo per le intercettazioni (gravi indizi, assoluta indispensabilità, durata); la Corte verifica che i decreti rispettino tali presupposti e applica i limiti di durata (15+15 gg) e valuta se proroghe costituiscono nuovi atti autonomi

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità delle investigazioni illecite o irregolari; la Corte precisa che l'inutilizzabilità consegue solo se mancavano già al momento dell'autorizzazione i presupposti per disporre le intercettazioni

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Norma collegata all'uso delle intercettazioni e alle garanzie speciali; la Corte richiama il divieto di utilizzo di elementi ottenuti oltre i limiti previsti, ove il requisito dell'autorizzazione fosse inesistente

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per le misure cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione (lett. c)); la Corte ricorda che l'attualità del pericolo può desumersi dalle modalità delle condotte e dalla personalità dell'indagato, anche se i fatti sono antecedenti

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Impone il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; il giudice deve valutare alternative e graduare la misura in rapporto alle esigenze cautelari

  • art. 338 cod. pen.

    Riguarda violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario; la Corte e gli organi che autorizzarono intercettazioni hanno valutato se gli elementi sussistessero al momento dei decreti

  • art. 6 D.lgs. 216/2017

    Prevede regole operative sulle intercettazioni (durata/limiti); richiamato in relazione alla richiesta di intercettazioni per 40 giorni nel decreto originario

  • art. 13 D.l. 203/1991 (richiamato)

    Disciplina speciale citata dalla difesa: la Corte osserva che la disciplina speciale non trova applicazione nel caso concreto

  • cost. art. 15 (richiamato nel testo)

    Riferimento alla garanzia della libertà personale nella motivazione cautelare; citato in rapporto alla disciplina cautelare e alle sue garanzie

Massime di principio

  • Le doglianze sull'inutilizzabilità delle intercettazioni devono essere specifiche rispetto alla posizione del ricorrente: attacchi generici centrati sulla posizione di un coindagato rischiano di essere dichiarati inammissibili
  • La modifica successiva della qualificazione giuridica del fatto non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni; l'inutilizzabilità opera solo se, al momento dell'autorizzazione, mancavano i presupposti obiettivi per utilizzarle
  • Quando l'autorizzazione alle intercettazioni si fonda in larga misura su fonti anonime, il giudice deve verificare l'esistenza di elementi obiettivi di riscontro; l'assenza di altri elementi può rendere più fragile la motivazione autorizzativa
  • Proroghe di intercettazioni possono essere considerate nuovi decreti autonomi se contengono una valutazione critica e autonoma dei presupposti; in mancanza, la motivazione può essere insufficiente
  • Nel valutare il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) il giudice può desumerlo dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato anche se i fatti sono precedenti; l'assenza di precedenti non esclude automaticamente la misura cautelare se emergono elementi di pericolosità
  • La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare richiedono che il giudice consideri le alternative e motivi perché la misura detentiva sia necessaria per gli specifici profili cautelari emersi dal caso concreto
  • I ricorsi devono essere formulati con specificità e collegamento diretto tra i profili censurati e gli effetti richiesti sulla posizione del ricorrente per evitare l'inammissibilità per genericità

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