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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23723/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, confermata in reclamo dalla Corte d'appello. La Corte territoriale ha ritenuto che la sede effettiva della società non fosse quella legale indicata a Napoli, bensì quella operativa nella provincia di Verona, valorizzando plurimi elementi investigativi: presenza di uffici e documentazione in Veneto, rapporti con società collegate italiane e croate, apertura dei conti bancari nel basso Veronese, utilizzo di una struttura commerciale riconducibile a un'operatività reale in Veneto e fittizietà del trasferimento della sede nello studio di un commercialista a Napoli. Ha inoltre confermato la condanna alle spese nei confronti del legale rappresentante ai sensi dell'art. 94 c.p.c. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 9 l. fall., sostenendo che non vi fosse prova idonea della sede effettiva in Verona e che il mancato sequestro di beni della società escludesse tale conclusione; 2) violazione dell'art. 15, comma 9, l. fall., deducendo che non fosse provato il superamento della soglia di € 30.000 per la procedibilità dell'istanza di fallimento; 3) violazione dell'art. 94 c.p.c., contestando la condanna personale dell'amministratore alle spese per asserita mancanza di gravi motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini della competenza ex art. 9 l. fall., prevale la sede effettiva dell'impresa e che la sede legale può essere superata da prove univoche della fittizietà del trasferimento; nel caso concreto gli elementi indiziari e investigativi indicavano con chiarezza che il centro direttivo e operativo era in Verona. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione della soglia di fallibilità non risultava dedotta nei gradi di merito, richiamando il carattere non pienamente devolutivo del reclamo ex art. 18 l. fall. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia per carenza di interesse della società sia perché la valutazione sulla sussistenza dei gravi motivi ex art. 94 c.p.c. implicava un riesame di merito non consentito in cassazione, essendo comunque il giudice di merito tenuto solo a enunciare specificamente tali motivi. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 l. fall.

    La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento è determinata dalla sede effettiva dell'impresa; la presunzione di coincidenza con la sede legale è superabile con prove univoche della fittizietà della sede formale e dell'ubicazione altrove del centro direttivo e operativo.

  • art. 15 l. fall.

    La questione relativa al superamento della soglia di fallibilità deve risultare tempestivamente dedotta nel reclamo, altrimenti non può essere esaminata in cassazione.

  • art. 18 l. fall.

    formulazione vigente ratione temporis

    Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non ha piena natura devolutiva: l'ambito del giudizio di appello resta circoscritto alle questioni dedotte dal reclamante.

  • art. 94 c.p.c.

    La condanna alle spese nei confronti del rappresentante processuale richiede gravi motivi specificamente enunciati dal giudice; la valutazione della loro ricorrenza è di merito e non può essere sostituita in cassazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato solo per il raffronto con il contenuto del reclamo ex art. 18 l. fall.; non si applica al reclamo fallimentare nella stessa misura dell'appello ordinario.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato solo per il raffronto con il contenuto del reclamo ex art. 18 l. fall.; non si applica al reclamo fallimentare nella stessa misura dell'appello ordinario.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato come possibile parametro dei gravi motivi che giustificano la condanna del rappresentante processuale alle spese.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    È richiamato come criterio per individuare gravi motivi collegati a condotta processuale imprudente o aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento, la sede legale ha valore solo presuntivo: prevale la sede effettiva, individuata in base al luogo in cui si svolge concretamente l'attività direzionale e operativa dell'impresa.
  • La fittizietà del trasferimento della sede può essere desunta da una pluralità di elementi fattuali convergenti, quali l'assenza di reale operatività nel luogo di residenza formale, la presenza di uffici o documenti altrove, l'ubicazione dei conti correnti e la riconducibilità dell'attività a un diverso centro gestionale.
  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudizio di secondo grado non ha devoluzione piena: possono essere esaminate solo le questioni tempestivamente dedotte con il reclamo.
  • In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di merito o contestazioni fattuali non dedotte nei gradi precedenti.
  • La condanna del rappresentante processuale ex art. 94 c.p.c. richiede la specifica indicazione di gravi motivi e non discende automaticamente dalla soccombenza; la verifica della loro sussistenza è rimessa al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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