Cassazione Penale, Ordinanza n. 23887/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Taranto del 22/10/2024, con cui era stato confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dai giudici di merito il diniego era stato giustificato con riferimento alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato, desunta dal casellario giudiziale, che riportava precedenti condanne anche per reati analoghi. Nel ricorso si lamentava, in modo ritenuto del tutto generico, la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettivo coefficiente di disvalore del fatto accertato, senza tuttavia indicare specifiche censure idonee a incrinare la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e logicamente coerente la motivazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche, fondato su un solo elemento ritenuto sufficiente ai sensi dell'art. 62-bis c.p., in particolare la personalità dell'imputato e le modalità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente; è sufficiente, in particolare, un elemento attinente alla personalità del colpevole oppure all'entità del reato e alle modalità di esecuzione.
È richiamato quale parametro di riferimento per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche, potendo il giudice prendere in esame anche un solo elemento tra quelli previsti dalla norma.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su una motivazione non illogica e coerente, anche valorizzando un solo elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., purché ritenuto decisivo.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure meramente generiche o assertive che si limitino a invocare un diverso bilanciamento del disvalore del fatto senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le precedenti condanne, anche per reati analoghi, possono costituire elemento significativo nella valutazione della personalità dell'imputato ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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