Cassazione Civile, Ordinanza n. 36641/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società ha intimato precetto di pagamento nei confronti di un'altra società sulla base di un titolo esecutivo costituito da un'ordinanza ingiuntiva emessa in favore di un terzo creditore poi cessionario del credito. La destinataria del precetto ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.; il tribunale l'ha rigettata, mentre la corte d'appello l'ha accolta. In cassazione la società creditrice ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma dalla sentenza emerge che il ricorso era carente sia sotto il profilo della regolare costituzione della ricorrente, per mancanza della procura difensiva ai sensi dell'art. 83 c.p.c., sia sotto il profilo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte rileva che non era rinvenibile la procura allegata al ricorso e che, inoltre, l'atto non ricostruiva in modo sufficiente la vicenda processuale, non chiarendo in particolare l'esatta natura dell'opposizione, l'oggetto del precetto, le ragioni dell'opposizione, il contenuto della decisione di primo grado e i motivi dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il difetto di valida procura difensiva della società ricorrente, che impediva di considerarla regolarmente costituita in giudizio; ha inoltre aggiunto, per completezza, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per insufficiente esposizione dei fatti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La mancanza della procura difensiva non consente di ritenere regolarmente costituita in giudizio la parte ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma sufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte una piena comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti.
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio con cui è stata contestata la legittimità del precetto intimato sulla base del titolo esecutivo.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro rispetto al quale è dovuto l'ulteriore importo in caso di esito processuale sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la valida costituzione della parte ricorrente presuppone l'effettiva esistenza e reperibilità della procura speciale; se essa manca o non è rinvenibile negli atti, il ricorso è inammissibile per difetto di regolare rappresentanza processuale.
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa non è meramente formale, ma serve a consentire alla Corte di comprendere in modo completo la vicenda sostanziale e processuale; l'inosservanza di tale requisito comporta inammissibilità del ricorso.
- Il ricorso per cassazione deve ricostruire in modo chiaro le domande, le difese, gli esiti dei gradi di merito e la specifica decisione impugnata; in mancanza, la Corte non può esaminare il merito delle censure.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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