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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34205/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 4 novembre 2025 della Corte d’appello di Ancona, che lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 336 c.p. per avere minacciato un operatore di polizia penitenziaria, al fine di costringerlo ad aprire la porta della cella in cui era recluso. Con il primo motivo ha contestato l’idoneità della minaccia. Con il secondo ha denunciato il travisamento della prova circa la disponibilità di una lametta. Con il terzo ha lamentato vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p., anche in forma putativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è generico e non si confronta con la motivazione d’appello, che aveva valutato l’idoneità delle minacce anche considerando che l’imputato teneva in mano una lametta. Il secondo è inammissibile perché non ricorre un travisamento del significante: la disponibilità dell’oggetto era stata desunta dalle dichiarazioni del destinatario delle minacce, corroborate da quelle di un altro pubblico ufficiale che aveva visto un oggetto presumibilmente identificabile come lametta mentre l’imputato minacciava di «tagliare» l’operatore; la valutazione, sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale, richiamando il regolamento interno della casa circondariale, aveva escluso atti illegittimi o persecutori del pubblico ufficiale e ritenuto che la condotta fosse animata da stati emotivi, non dalla necessità di opporsi a un atto arbitrario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    per il delitto previsto dall'art. 336 cod. pen., per minacce rivolte ad un operatore di polizia penitenziaria per costringerlo ad aprire la porta della cella presso cui era recluso

    La disposizione è applicata alla condotta di minaccia rivolta a un operatore di polizia penitenziaria allo scopo di costringerlo a compiere un atto del proprio servizio, ossia aprire la porta della cella.

  • art. 393-bis c.p.

    la Corte territoriale (pag. 5 -6) - in modo motivato e richiamando il regolamento interno alla Casa circondariale - esclude che il pubblico ufficiale destinatario delle minacce abbia compiuto atti illegittimi o persecutori; sicché secondo la congrua motivazione della Corte territoriale, le condotte del ricorrente sono state ritenute animate da stati emotivi e non dalla necessità di opporsi ad un atto arbitrario del Pubblico ufficiale

    La causa di non punibilità non è applicabile quando non risultano atti illegittimi o persecutori del pubblico ufficiale e la condotta non è diretta a opporsi alla necessità di un atto arbitrario, ma è ricondotta a stati emotivi.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione dell’idoneità della minaccia può tenere conto, oltre che delle parole pronunciate, delle circostanze concomitanti della condotta, compreso il fatto che l’agente abbia in mano un oggetto potenzialmente offensivo.
  • Non integra travisamento della prova la contestazione che mira a sostituire alla valutazione del significato probatorio una diversa lettura delle risultanze; quando il giudice di merito ricava il fatto da dichiarazioni convergenti e la motivazione non è manifestamente illogica, la valutazione è sottratta al sindacato di legittimità.
  • La causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis c.p. non opera se il giudice di merito esclude, con motivazione congrua, che il pubblico ufficiale abbia compiuto atti illegittimi o persecutori e accerta che la condotta non era diretta a opporsi a un atto arbitrario.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniProve
RamiReati contro la PAProcesso penale

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