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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16317/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il giudizio di legittimità è stato promosso avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania. Dal testo emerge che, nel corso del ricorso per cassazione, le parti contribuenti hanno dichiarato di aver definito la lite mediante procedura agevolata e hanno depositato documentazione attestante il pagamento del residuo dovuto; l'Agenzia delle Entrate ha a sua volta attestato la regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi della disciplina speciale richiamata. Non risultano nel testo ulteriori censure di merito proposte con il ricorso, perché la decisione della Corte si fonda esclusivamente sull'intervenuta cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della lite.

La decisione

La Corte prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e, rilevata la cessazione della materia del contendere, dichiara estinto il giudizio. Precisa inoltre che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile oltre tali ipotesi. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018

    Sono richiamati come base normativa della definizione agevolata della lite, la quale determina la cessazione della materia del contendere quando risulti regolarmente perfezionata.

  • l. n. 136/2018

    È citata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018, nel quadro della procedura di definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione al caso di specie, affermando che il c.d. doppio contributo unificato è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non quando il giudizio si estingue per cessata materia del contendere.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite, quando regolarmente perfezionata e attestata dalle parti e dall'amministrazione, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura sostanzialmente sanzionatoria e, per questo, non può essere applicato in via estensiva o analogica a ipotesi diverse da quelle espressamente previste, quali rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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