Cassazione Penale, Ordinanza n. 01834/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deducendo quattro motivi. Dal testo dell'ordinanza emerge che la decisione di merito riguardava, oltre alla qualificazione del fatto, anche il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il tema della prescrizione, con pena pecuniaria determinata in relazione al reato più grave e ridotta per il rito abbreviato. Il primo motivo censurava la determinazione della pena pecuniaria e la disciplina della continuazione; il secondo motivo contestava la mancata declaratoria di prescrizione; il terzo e il quarto motivo riproponevano censure già esaminate dalla sentenza impugnata, relative alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio, inclusa la negazione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati, osservando in particolare che non vi era stato alcun aumento per la continuazione oltre la pena prevista per il reato più grave, che non era stata considerata la prescrizione senza tenere conto della sospensione introdotta dalla legge richiamata nel provvedimento, e che gli ulteriori motivi erano meramente riproduttivi di questioni già vagliate e disattese con motivazione immune da vizi.
Norme richiamate
legge n. 103 del 2027
La sospensione della prescrizione prevista dalla legge è stata ritenuta applicabile al caso in ragione della data di commissione del reato, con conseguente infondatezza del motivo che invocava l'estinzione del reato per prescrizione.
non citato espressamente nel testo
La pena pecuniaria era stata determinata senza ulteriori aumenti a titolo di continuazione, assumendo come base solo la pena prevista per il reato più grave.
La pena è stata poi ridotta di un terzo per effetto del rito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175
Il precedente delle Sezioni Unite è richiamato a sostegno dell'applicabilità della sospensione della prescrizione nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che censuri la determinazione della pena quando la sentenza di merito abbia applicato correttamente la pena base senza aumenti per continuazione e abbia operato soltanto la riduzione prevista per il rito, se la doglianza non coglie la reale struttura del calcolo sanzionatorio.
- La doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando ometta di considerare una causa legale di sospensione della prescrizione applicabile ratione temporis al reato contestato.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, in assenza di specifici profili di illogicità o violazione di legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti una causa non imputabile della inammissibilità.
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