Cassazione Civile, Ordinanza n. 22353/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 2001, nella quale era stato ammesso al passivo per un credito solo in parte soddisfatto con i riparti successivi. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, pur essendovi stata una durata molto lunga, la particolare complessità della procedura escludesse una sofferenza indennizzabile e quindi negasse in radice il diritto all'indennizzo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha censurato tale impostazione con tre motivi: omessa/contraddittoria motivazione per avere la Corte riconosciuto la durata irragionevole ma negato comunque l'indennizzo; violazione della L. n. 89/2001 per avere attribuito alla complessità un effetto impeditivo totale, nonostante il superamento della durata ragionevole di sei anni; omessa valutazione dell'esito del contenzioso tributario intrapreso dalla curatela, che secondo il ricorrente aveva soltanto allungato inutilmente la procedura.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato il decreto della Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi al principio secondo cui la complessità della procedura può al più incidere sulla quantificazione o, entro limiti ristretti, sullo scostamento dalla soglia ragionevole, ma non può giustificare la radicale esclusione dell'indennizzo quando la durata ecceda ampiamente il limite massimo ritenuto tollerabile. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
sono le norme fondative della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 2, comma 2, L. n. 89/2001
nell'accertare la violazione il giudice deve valutare complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti, del giudice e degli altri soggetti coinvolti
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
per la procedura concorsuale il termine ragionevole si considera rispettato se la procedura si conclude in sei anni
art. 2, commi 2-quinquies e 2-sexies, L. n. 89/2001
la complessità del caso non coincide con i casi tipizzati di non spettanza dell'indennizzo o di presunzione di insussistenza del pregiudizio
art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni invocate per sostenere che l'indennizzo non potesse essere escluso oltre le ipotesi tipizzate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per omesso esame/omessa motivazione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione del provvedimento impugnato
richiamato come parametro del corretto apprezzamento delle prove
norma sul procedimento camerale richiamata in apertura dell'ordinanza
art. 6 CEDU
la durata irragionevole del processo e il relativo danno non patrimoniale vengono letti alla luce dei principi della Corte EDU
Massime di principio
- Nella materia dell'equa riparazione per durata irragionevole delle procedure concorsuali, la soglia ragionevole ordinaria è di sei anni; la particolare complessità del caso può giustificare solo uno scostamento contenuto, non un prolungamento abnorme della procedura.
- La complessità della procedura concorsuale è un criterio da considerare già nell'accertamento della violazione, ma non può essere utilizzata per escludere integralmente il diritto all'indennizzo quando la durata ecceda in modo significativo il limite massimo tollerabile.
- Per le procedure fallimentari, nella valutazione della durata complessiva devono essere computati anche i tempi dei giudizi incidentali o paralleli inerenti alla liquidazione dell'attivo, poiché essi fanno parte dell'unico processo concorsuale.
- Una volta accertata un'irragionevole durata che superi ampiamente la soglia tollerabile, il danno non patrimoniale è normalmente conseguenza della violazione, salvo che emergano circostanze concrete e positive idonee a escluderne la sussistenza.
- Non è corretto negare l'an dell'equa riparazione solo per effetto della complessità della procedura o dell'esistenza di riparti parziali, se tali elementi non integrano una specifica causa normativa di esclusione del diritto.
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