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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10566/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 06/09/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata. Il ricorrente deduceva, ex art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare l'ordinanza genetica senza fornire adeguata motivazione e che non era stato valutato l'uso della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che la Corte di Cassazione non possa rivalutare i fatti oltre gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e che la motivazione dei giudici di merito (letta unitamente all'ordinanza genetica) sia intrinsecamente razionale: il compendio indiziario indicava elementi concreti di gravità (parziale fuga dal luogo della rapina con acquisto e immediato utilizzo di abbigliamento di ricambio, disponibilità di banconote di taglio e aspetto corrispondente a quelle sottratte, successiva presenza sospetta presso un altro istituto bancario con identificazione da parte dello stesso testimone). Inoltre la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi tali da dimostrare la possibilità di applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari con dispositivo elettronico). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), e trasmissione copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; la decisione non determina la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte richiama che tali censure devono essere specifiche e non meramente ricognitive di fatti o valutazioni di merito

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    citato come norma secondo cui il P.M. ha formulato conclusioni scritte

    Consente al P.M. di depositare conclusioni scritte nelle ipotesi previste dal decreto; qui evidenzia che il P.M. ha concluso per l'inammissibilità mediante atto scritto

  • art. 616 c.p.p.

    citato per le conseguenze dell'inammissibilità

    Stabilisce che la declaratoria di inammissibilità comporta, fra l'altro, la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale sanzione equitativamente

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    comma 1-ter e richiamo al comma 1-bis

    Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia della decisione quando da essa non derivi la rimessione in libertà, affinché l'amministrazione penitenziaria svolga gli adempimenti previsti (es. aggiornamento della situazione detentiva)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una libera rivalutazione dei fatti: i motivi devono colpire profili di diritto o vizi logico-giuridici ben specifici, non proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto già considerati dai giudici di merito
  • Contestazioni generiche o riduttive della motivazione dei giudici di merito sono spesso dichiarate inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione in che punto la motivazione sia illogica, contraddittoria o insufficiente
  • La gravità indiziaria può essere sorretta da un compendio indiziario fatto di più elementi concordanti (es. comportamento immediatamente successivo al fatto, cambi di abbigliamento, disponibilità di somme riconducibili al reato, riconoscimenti o segnalazioni ripetute) anche se nessuno di essi è isolatamente dirimente
  • Sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura gravano sull'indagato oneri argomentativi: per ottenere misure meno afflittive bisogna dimostrare concretamente perché tali misure sarebbero adeguate e sufficienti a garantire esigenze di cautela (es. effettiva stabile dimora, mancanza di propensione a delinquere, strumenti di controllo efficaci)
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente conseguenze economiche (spese e contributo alla Cassa delle Ammende) e non produce automaticamente la liberazione del ricorrente; occorre prevedere la comunicazione all'amministrazione penitenziaria per gli adempimenti conseguenti

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