Cassazione Penale, Ordinanza n. 05094/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi l'ordinanza della Corte d'appello che aveva già dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità dei motivi. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 591 c.p.p., contestando la valutazione di inammissibilità dell'impugnazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'appello non avrebbe specificamente confutato gli elementi di prova posti a base della condanna di primo grado, in particolare la querela della persona offesa, ritenuta attendibile e corroborata da riscontri esterni raccolti nelle indagini, né avrebbe formulato rilievi concreti sul trattamento sanzionatorio, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla quantificazione della pena ex art. 133 c.p.
Norme richiamate
La dedotta violazione è esclusa perché l'appello non conteneva motivi specifici idonei a confutare gli elementi di prova e le ragioni della decisione di primo grado; la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è quindi corretta.
Richiamato per la quantificazione della pena da parte del giudice di merito; il ricorso non indicava rilievi concreti contro il relativo giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, l'appello deve contenere una specifica confutazione delle rationes decidendi e degli elementi probatori posti a fondamento della decisione di primo grado; la mera riproposizione di censure generiche non soddisfa il requisito di specificità.
- La mancanza di rilievi puntuali contro la valutazione di attendibilità della persona offesa e contro gli eventuali riscontri esterni può legittimare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere concrete e correlate ai passaggi motivazionali relativi ad attenuanti, recidiva e criterio di determinazione della pena; l'assenza di tali contestazioni rende il motivo inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
- In cassazione è manifestamente infondato il ricorso che si limiti a contestare in modo astratto la declaratoria di inammissibilità dell'appello senza dimostrare la presenza, nell'atto di gravame, di specifici motivi critici contro la sentenza impugnata.
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