Cassazione Penale, Ordinanza n. 18267/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. In cassazione il ricorrente ha dedotto un solo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, riproponeva censure già esaminate e adeguatamente disattese dai giudici di merito; dall'altro, era formulato in modo generico e non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata pronunciata la condanna impugnata; la Corte non ne ridefinisce gli elementi, trattandosi di ricorso limitato al trattamento sanzionatorio.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa al solo trattamento sanzionatorio deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e non generiche; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18230/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18245/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18249/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18250/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18252/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18253/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →