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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24571/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello (che ha confermato la condanna per rapina pluriaggravata disposta dal Tribunale) denunciando principalmente: violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e del principio del ragionevole dubbio per aver valorizzato le dichiarazioni del coimputato Calvaruso senza riscontri esterni sufficienti e con possibile circolarità rispetto alle dichiarazioni di Rosalia Schillaci; per Trapani, additionally censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della gravità della condotta in relazione ai precedenti e al danno effettivo. I ricorrenti chiedevano dunque la rinnovazione dell'accertamento o l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione e carenza probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ritenuto che la Corte d'appello abbia fondato la decisione su un quadro probatorio plurimo (dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, dichiarazioni del coimputato Calvaruso e della testimone Schillaci) e che le censure sollevate costituiscano mera rivalutazione del merito non sindacabile in sede di legittimità. Quanto al principio del ragionevole dubbio, la Cassazione ha osservato che i ricorrenti non hanno indicato una ricostruzione alternativa concretamente trascurata dai giudici di merito. La censura di Trapani sulle attenuanti generiche è stata rigettata perché il giudice di merito ha adeguatamente valutato l'assenza di elementi positivi e la capacità a delinquere comprovata dai precedenti. Per questi motivi i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    I ricorrenti lamentavano la mancata ricerca di riscontri esterni alle dichiarazioni del coimputato; la Corte ha ritenuto che fossero presenti molteplici elementi di riscontro e che la critica costituisse valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte ha fatto ricorso per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per varietà delle censure riconducibili a rivalutazione del merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la nozione introdotta dalla legge n.46/2006 relativa al principio 'oltre ogni ragionevole dubbio', osservando che tale principio non consente alla Cassazione di riesaminare valutazioni di fatto già esaminate dal giudice del merito, salvo vizi motivazionali denunciati nei termini consentiti.

  • artt. 62 e 62-bis cod. pen.

    Richiamati dalla difesa di Trapani ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito circa la non riconoscibilità delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice può valorizzare il singolo elemento ritenuto prevalente.

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Ha introdotto nel disposto dell'art. 533 il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione sottolinea che ciò non amplia il proprio sindacato sulle valutazioni di merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni del coimputato necessitano di riscontri esterni per assumere pieno valore probatorio, ma la presenza di più elementi di prova concorrenti può rendere decisiva la valutazione di merito; censure che si limitano a ridiscutere la valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione.
  • Per ottenere accoglimento in sede di legittimità per insufficienza probatoria è necessario indicare vizi di motivazione specifici e non limitarsi a generiche affermazioni di dubbio; va proposta una ricostruzione alternativa concreta e dimostrabile.
  • La Cassazione sindaca la correttezza formale e logico-giuridica della motivazione, non il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice del merito, salvo manifesta contraddittorietà o uso di mere congetture.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la deduzione di elementi positivi e non può fondarsi solo sull'assenza di fattori negativi; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.
  • L'assoluzione di un coindagato non determina automaticamente l'inaffidabilità delle dichiarazioni altrui; va valutata la complessiva consistenza del quadro probatorio e la possibilità di riscontri indipendenti.
  • Gli appelli o ricorsi che si risolvono in mera rivalutazione del fatto possono essere dichiarati inammissibili e possono comportare la condanna alle spese e sanzioni accessorie, inclusi pagamenti alla Cassa delle ammende.

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