Cassazione Penale, Ordinanza n. 26554/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità, osservando che la censura si limitava a una doglianza tautologica sulla motivazione senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che l'unico motivo deduceva, in modo generico e cumulativo, una asserita carenza di motivazione della decisione impugnata, senza indicare specifiche ragioni di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza di appello. La Corte ha ritenuto il motivo intrinsecamente aspecifico e quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non precisa la condotta concreta, ma solo che si tratta di reato in materia di stupefacenti.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per aspecificità del motivo, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una censura generica, cumulativa o tautologica della motivazione, senza un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo impone che il ricorrente indichi puntualmente le ragioni per cui la motivazione della decisione di merito sarebbe erronea o illogica; la mera ripetizione di formule di stile sulla carenza motivazionale non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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