Cassazione Civile, Ordinanza n. 24497/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di intimazione di pagamento relativo a dazi e IVA all'importazione, successivamente collegato a due avvisi di accertamento/rettifica. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto perché gli atti presupposti erano stati annullati in giudizio. L'Agenzia aveva poi ottenuto in appello la riforma della decisione sul rilievo che pendevano ricorsi per cassazione contro le sentenze favorevoli alla contribuente e che la riscossione poteva restare sospesa. La contribuente aveva quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto del giudice di appello per omessa considerazione di decisioni a lei favorevoli, di atti prodromici, di azioni cautelari e di altri elementi processuali; sosteneva inoltre l'errore nell'interpretazione dell'art. 45 del Reg. UE n. 952/2013. La CTR rigettava la revocazione. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 64 d.lgs. 546/1992 e 395, n. 4 c.p.c. per avere il giudice della revocazione escluso l'errore di fatto revocatorio; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per la condanna alle spese, sostenendo che l'Ufficio si era costituito con funzionari interni. La ricorrente chiedeva anche la cessazione della materia del contendere, assumendo l'inefficacia dell'intimazione per assenza di pendenze e di azioni esecutive.
La decisione
La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, osservando che essa richiede il venir meno delle ragioni di contrasto e conclusioni conformi delle parti, mentre la sola allegazione di fatti sopravvenuti da una parte non basta. Nel merito ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. deve essere un errore di percezione, immediatamente rilevabile dagli atti, decisivo, e non può consistere in errori di giudizio, di valutazione o di interpretazione del quadro processuale; perciò non è revocatorio l'omesso apprezzamento di precedenti favorevoli o di atti difensivi, né la lettura data dal giudice al significato del termine "decisione" nell'art. 45 del Reg. UE n. 952/2013, trattandosi al più di un obiter dictum privo di decisività. Ha poi rigettato il secondo motivo sulle spese, affermando che nel processo tributario la condanna alle spese in favore dell'ente impositore è dovuta anche se l'ente è assistito da propri funzionari, in base alla disciplina speciale dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e alle sue modifiche normative. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o svista materiale, decisivo, risultante dagli atti, e non in un errore di giudizio, valutazione o interpretazione dei fatti o delle norme.
La revocazione nel processo tributario è ammessa nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, secondo i presupposti generali dell'art. 395 c.p.c.
Nel processo tributario le spese sono ripetibili anche in favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari; si applica la disciplina speciale sulla liquidazione dei compensi, con riduzione prevista dalla legge.
Reg. UE n. 952/2013, art. 45
La lettura del termine "decisione" come atto amministrativo o come pronuncia giurisdizionale è stata ritenuta, nel caso concreto, una valutazione non decisiva e comunque non idonea a integrare errore revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel processo tributario richiede la sopravvenienza di fatti che eliminino integralmente il contrasto tra le parti e l'interesse alla decisione, non essendo sufficiente la sola allegazione unilaterale di un fatto sopravvenuto.
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto o negato l'esistenza di un fatto incontestabilmente risultante o escluso dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e l'errore sia immediatamente percepibile e decisivo.
- Non integra errore revocatorio il travisamento che derivi da valutazioni, interpretazioni del materiale processuale o omissioni di apprezzamento di argomentazioni difensive: tali censure attengono al giudizio e non alla percezione del fatto.
- Nel processo tributario, la condanna alle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione è ammissibile anche quando l'ente sia assistito da propri funzionari interni, poiché la disciplina speciale prevede comunque la liquidazione del compenso secondo il parametro degli avvocati, con riduzione stabilita dalla legge.
- L'eventuale qualificazione di una proposizione della sentenza come obiter dictum esclude, per difetto di decisività, che essa possa fondare un errore di fatto revocatorio.
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