Cassazione Civile, Ordinanza n. 17268/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva agito per ottenere la riliquidazione della quota B della pensione di anzianità liquidatagli con decorrenza giugno 1991 e dei successivi supplementi pensionistici (apparentemente del 2001, 2006 e 2011), chiedendo che il ricalcolo avvenisse sulla base dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 e senza applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva dichiarato la decadenza dell'interessato dal diritto, ritenendo applicabile l'art. 38, lett. d), d.l. n. 98/2011, che estende la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 anche alle domande di riliquidazione, e aveva valorizzato il decorso di oltre un triennio tra le liquidazioni dei trattamenti e la proposizione del giudizio di primo grado. Con il ricorso per cassazione il pensionato deduceva: 1) violazione degli artt. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, e 252 disp. att. c.c., sostenendo l'inapplicabilità della novella alle prestazioni liquidate dopo la sua entrata in vigore; 2) violazione delle stesse norme e illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; 3) violazione degli artt. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011, 47 d.P.R. n. 639/1970 e 6 d.l. n. 103/1991, per avere la Corte territoriale rigettato integralmente la domanda anziché limitare la decadenza ai soli ratei arretrati ultratriennali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettando il primo e il secondo. Ha affermato che, nelle ipotesi di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte, la decadenza opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, e non travolge l'intera pretesa di riliquidazione. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
norma posta a fondamento della richiesta di riliquidazione della quota B della pensione
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
richiamato come limite massimo di trattamento che il ricorrente chiedeva di non applicare
art. 38, lett. d), d.l. n. 98/2011 convertito con l. n. 111/2011
ha esteso il regime decadenziale dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 anche alle domande di riliquidazione e di riconoscimento di prestazioni parzialmente riconosciute
disciplina la decadenza nelle controversie previdenziali; per la Corte la decadenza riguarda i soli ratei pregressi oltre il triennio nelle domande di riliquidazione
invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale della novella
art. 3 Cost.
richiamato nel dedotto dubbio di legittimità costituzionale
art. 36 Cost.
richiamato nel dedotto dubbio di legittimità costituzionale
art. 38 Cost.
utilizzato dalla Corte per affermare la natura fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile del diritto a pensione
art. 97 Cost.
richiamato nel dedotto dubbio di legittimità costituzionale
art. 6 d.l. n. 103/1991 convertito con l. n. 166/1991
chiarisce che il decorso dei termini determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della domanda giudiziale; per la Corte la disposizione ha portata generale e si applica anche alle riliquidazioni
art. 47, commi 2 e 3, d.P.R. n. 639/1970
richiamati dall'art. 6 d.l. n. 103/1991 come disciplina dei termini decadenziali nei confronti dei ratei pregressi
art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970
estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
prevede la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni
legge di conversione del d.l. n. 98/2011
legge di conversione del d.l. n. 103/1991
L. n. 88/1988, art. 24
citata dall'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 in relazione alle prestazioni della relativa gestione
Massime di principio
- Nelle controversie sulla riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte, la decadenza previdenziale non travolge l'intera pretesa di adeguamento, ma opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- La disciplina della decadenza e della prescrizione in materia pensionistica va letta in coerenza con la natura costituzionalmente protetta del diritto a pensione: il diritto al trattamento in sé resta imprescrittibile, mentre sono soggetti a limiti temporali i singoli ratei o le differenze arretrate.
- L'estensione della decadenza alle domande di riliquidazione ha una funzione di stabilizzazione dell'ammontare della prestazione e di tutela dell'interesse pubblico alla certezza dei conti, ma non può produrre un effetto ablativo totale delle differenze dovute, pena la sostanziale vanificazione del diritto pensionistico.
- In presenza di prestazioni periodiche, il termine decadenziale va correlato ai singoli ratei, in ragione della loro autonoma maturazione temporale; per le riliquidazioni ciò comporta la perdita solo dei ratei ultratriennali rispetto alla proposizione del giudizio.
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