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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17268/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Un pensionato aveva agito per ottenere la riliquidazione della quota B della pensione di anzianità liquidatagli con decorrenza giugno 1991 e dei successivi supplementi pensionistici (apparentemente del 2001, 2006 e 2011), chiedendo che il ricalcolo avvenisse sulla base dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 e senza applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva dichiarato la decadenza dell'interessato dal diritto, ritenendo applicabile l'art. 38, lett. d), d.l. n. 98/2011, che estende la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 anche alle domande di riliquidazione, e aveva valorizzato il decorso di oltre un triennio tra le liquidazioni dei trattamenti e la proposizione del giudizio di primo grado. Con il ricorso per cassazione il pensionato deduceva: 1) violazione degli artt. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, e 252 disp. att. c.c., sostenendo l'inapplicabilità della novella alle prestazioni liquidate dopo la sua entrata in vigore; 2) violazione delle stesse norme e illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; 3) violazione degli artt. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011, 47 d.P.R. n. 639/1970 e 6 d.l. n. 103/1991, per avere la Corte territoriale rigettato integralmente la domanda anziché limitare la decadenza ai soli ratei arretrati ultratriennali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettando il primo e il secondo. Ha affermato che, nelle ipotesi di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte, la decadenza opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, e non travolge l'intera pretesa di riliquidazione. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    norma posta a fondamento della richiesta di riliquidazione della quota B della pensione

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    richiamato come limite massimo di trattamento che il ricorrente chiedeva di non applicare

  • art. 38, lett. d), d.l. n. 98/2011 convertito con l. n. 111/2011

    ha esteso il regime decadenziale dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 anche alle domande di riliquidazione e di riconoscimento di prestazioni parzialmente riconosciute

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    disciplina la decadenza nelle controversie previdenziali; per la Corte la decadenza riguarda i soli ratei pregressi oltre il triennio nelle domande di riliquidazione

  • art. 252 disp. att. c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale della novella

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel dedotto dubbio di legittimità costituzionale

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel dedotto dubbio di legittimità costituzionale

  • art. 38 Cost.

    utilizzato dalla Corte per affermare la natura fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile del diritto a pensione

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel dedotto dubbio di legittimità costituzionale

  • art. 6 d.l. n. 103/1991 convertito con l. n. 166/1991

    chiarisce che il decorso dei termini determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della domanda giudiziale; per la Corte la disposizione ha portata generale e si applica anche alle riliquidazioni

  • art. 47, commi 2 e 3, d.P.R. n. 639/1970

    richiamati dall'art. 6 d.l. n. 103/1991 come disciplina dei termini decadenziali nei confronti dei ratei pregressi

  • art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970

    estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    prevede la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni

  • L. n. 111/2011

    legge di conversione del d.l. n. 98/2011

  • L. n. 166/1991

    legge di conversione del d.l. n. 103/1991

  • L. n. 88/1988, art. 24

    citata dall'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 in relazione alle prestazioni della relativa gestione

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte, la decadenza previdenziale non travolge l'intera pretesa di adeguamento, ma opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • La disciplina della decadenza e della prescrizione in materia pensionistica va letta in coerenza con la natura costituzionalmente protetta del diritto a pensione: il diritto al trattamento in sé resta imprescrittibile, mentre sono soggetti a limiti temporali i singoli ratei o le differenze arretrate.
  • L'estensione della decadenza alle domande di riliquidazione ha una funzione di stabilizzazione dell'ammontare della prestazione e di tutela dell'interesse pubblico alla certezza dei conti, ma non può produrre un effetto ablativo totale delle differenze dovute, pena la sostanziale vanificazione del diritto pensionistico.
  • In presenza di prestazioni periodiche, il termine decadenziale va correlato ai singoli ratei, in ragione della loro autonoma maturazione temporale; per le riliquidazioni ciò comporta la perdita solo dei ratei ultratriennali rispetto alla proposizione del giudizio.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della prova

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