Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5122/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per cagionamento doloso del fallimento della Quadra s.r.l. in liquidazione e per bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo di essere stata una "testa di legno" occupata solo ai lavori di cantiere, mentre la gestione amministrativa era affidata ad altri (Dyana e Andrea Filippi); contesta la ricostruzione probatoria che lo ritiene attivo nella gestione aziendale, nega ogni distrazione di fondi a suo favore e afferma di aver consegnato ai curatori tutta la documentazione in suo possesso (la documentazione sarebbe risultata completa fino al 2012, data fino alla quale era stato amministratore), lamenta inoltre vizi motivazionali della Corte d'appello, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena nonché, in rubrica, l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e genericità delle censure, ritenendo che le doglianze riproponessero (in forma disorganica e assertiva) una rivalutazione del merito probatorio che non è consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto altresì inammissibile il motivo relativo alla bancarotta documentale, considerando che le carenze contabili erano attribuite a condotte anteriori all'uscita dalla carica e che la documentazione successivamente prodotta non chiariva la situazione societaria. Anche le censure sulla motivazione, sulla dosimetria della pena e sulla prescrizione sono state considerate inammissibili o infondate (la prescrizione non è maturata). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di specificazione dei motivi di ricorso ammessi; il ricorso era predisposto nei limiti richiesti dall'articolo.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità rispetto alle argomentazioni del giudice di merito; applicata per rigettare il primo motivo.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Delimita il sindacato di legittimità sulla motivazione; utilizzato per escludere la sindacabilità di mere rivalutazioni del compendio probatorio in cassazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena e per la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la discrezionalità del giudice di merito sulla dosimetria non è sindacabile salvo arbitrarietà.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; usato per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in Cassazione.

  • art. 600 cod. proc. pen.

    Norma del rito d'appello; la Corte osserva che l'invocazione di tale articolo in cassazione per chiedere sospensione provvisionale era inappropriata.

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento al calcolo della prescrizione (termine ordinario); la Corte ha valutato che il termine non era spirato.

  • art. 161 cod. pen.

    Riferimento alle norme sul termine di prescrizione in relazione al tipo di reato; applicate per escludere la prescrizione.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; censure generiche o disorganiche sono dichiarate inammissibili.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito per rivedere la valutazione della prova: sono inammissibili i tentativi di una nuova valutazione del compendio probatorio salvo vizi motivazionali evidenti.
  • La bancarotta documentale può essere attribuita anche per condotte anteriori all'effettiva cessazione dalla carica se l'irregolarità delle scritture ha prodotto effetti nei periodi rilevanti per la dichiarazione di fallimento; la semplice produzione di documenti successivi non è automaticamente esimente se non chiarisce la situazione.
  • La determinazione della pena e la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti restano ambito discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità manifesta.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere valutate considerando il tempus commissi delicti e i termini stabiliti dal codice penale; non può ritenersi estinto il reato se il termine ordinario non è ancora decorso.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.