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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20642 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva aderito al condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 per gli anni d'imposta 1997-2001. L'Amministrazione finanziaria aveva tuttavia disconosciuto il credito IVA indicato nella dichiarazione relativa al 1999, poiché la contribuente non aveva esibito la documentazione necessaria a dimostrarne l'esistenza. La società sosteneva che il condono impedisse tale accertamento, mentre l'Agenzia delle entrate sosteneva che il condono incidesse sui debiti fiscali, ma non rendesse incontestabili i crediti esposti dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. È stato affermato che il condono non impedisce all'Amministrazione di verificare l'esistenza e la spettanza dei crediti tributari, anche quando non sia contestata una condotta fraudolenta, ma il credito risulti semplicemente non documentato. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9, commi 9 e 10

    La definizione automatica delle imposte "non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti" derivanti dalle dichiarazioni.

    La norma riguarda la definizione dei debiti tributari e non sottrae all'Amministrazione il potere di accertare l'inesistenza o l'insussistenza dei crediti e dei rimborsi richiesti dal contribuente.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 193-273

    Le disposizioni europee in materia di IVA impongono agli Stati membri di accertare e riscuotere l'imposta; una rinuncia generale e indiscriminata a tali verifiche, come quella derivante dal condono tombale IVA, è incompatibile con il diritto dell'Unione.

  • Art. 10 CE

    Il principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, impedendo condoni IVA che compromettano l'effettiva applicazione della disciplina europea.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    Ha costituito il parametro processuale del ricorso per cassazione, dedotto dall'Agenzia per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289/2002.

Massime di principio

  • Un condono fiscale normalmente definisce o riduce i debiti tributari, ma non attribuisce automaticamente al contribuente il diritto ai crediti o ai rimborsi indicati in dichiarazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può verificare la spettanza di un credito tributario e disconoscerlo quando il contribuente non fornisca la documentazione necessaria, anche senza dover dimostrare una condotta fraudolenta.
  • Per l'IVA, le norme nazionali di condono devono essere interpretate e applicate compatibilmente con il diritto dell'Unione europea; non possono impedire in modo generale i controlli sulle operazioni imponibili e sui crediti IVA.
  • La distinzione fondamentale è tra debito fiscale oggetto di definizione agevolata e credito vantato dal contribuente: il primo può essere inciso dal condono, il secondo resta verificabile dall'Amministrazione.
  • Quando la giurisprudenza consolidata esclude l'effetto preclusivo del condono sui crediti, il giudice può rigettare direttamente la domanda del contribuente e la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio.

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