Sentenza del 14/10/2015 n. 20642 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito al condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 per gli anni d'imposta 1997-2001. L'Amministrazione finanziaria aveva tuttavia disconosciuto il credito IVA indicato nella dichiarazione relativa al 1999, poiché la contribuente non aveva esibito la documentazione necessaria a dimostrarne l'esistenza. La società sosteneva che il condono impedisse tale accertamento, mentre l'Agenzia delle entrate sosteneva che il condono incidesse sui debiti fiscali, ma non rendesse incontestabili i crediti esposti dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. È stato affermato che il condono non impedisce all'Amministrazione di verificare l'esistenza e la spettanza dei crediti tributari, anche quando non sia contestata una condotta fraudolenta, ma il credito risulti semplicemente non documentato. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9, commi 9 e 10
La definizione automatica delle imposte "non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti" derivanti dalle dichiarazioni.
La norma riguarda la definizione dei debiti tributari e non sottrae all'Amministrazione il potere di accertare l'inesistenza o l'insussistenza dei crediti e dei rimborsi richiesti dal contribuente.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 193-273
Le disposizioni europee in materia di IVA impongono agli Stati membri di accertare e riscuotere l'imposta; una rinuncia generale e indiscriminata a tali verifiche, come quella derivante dal condono tombale IVA, è incompatibile con il diritto dell'Unione.
Art. 10 CE
Il principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, impedendo condoni IVA che compromettano l'effettiva applicazione della disciplina europea.
Ha costituito il parametro processuale del ricorso per cassazione, dedotto dall'Agenzia per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289/2002.
Massime di principio
- Un condono fiscale normalmente definisce o riduce i debiti tributari, ma non attribuisce automaticamente al contribuente il diritto ai crediti o ai rimborsi indicati in dichiarazione.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare la spettanza di un credito tributario e disconoscerlo quando il contribuente non fornisca la documentazione necessaria, anche senza dover dimostrare una condotta fraudolenta.
- Per l'IVA, le norme nazionali di condono devono essere interpretate e applicate compatibilmente con il diritto dell'Unione europea; non possono impedire in modo generale i controlli sulle operazioni imponibili e sui crediti IVA.
- La distinzione fondamentale è tra debito fiscale oggetto di definizione agevolata e credito vantato dal contribuente: il primo può essere inciso dal condono, il secondo resta verificabile dall'Amministrazione.
- Quando la giurisprudenza consolidata esclude l'effetto preclusivo del condono sui crediti, il giudice può rigettare direttamente la domanda del contribuente e la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio.
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