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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38548/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per 20 episodi di spaccio e detenzione di eroina e cocaina (dal 21/12/2022 al 04/04/2023). Tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi da parte del GIP e omessa risposta del Tribunale del riesame; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi perché fondati esclusivamente su intercettazioni telefoniche ambigue e prive di riscontri; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'eccessiva afflittività della misura, invocando la lieve entita ex art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990, la risalenza dei fatti, lo stato detentivo del ricorrente, la modestia delle cessioni, il trasferimento in altra località e la sua situazione personale e socio-economicache secondo il ricorrente non giustificano custodia coercitiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo generici e non efficaci a scalfire la motivazione del Tribunale del riesame. Ha confermato la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fondata su ampi e specifici stralci delle intercettazioni telefoniche, che riportano autoattribuzioni di detenzione e accordi precisi tra cliente, il 'tali' che fissava il prezzo e Ben Amor che provvedeva alla consegna, nonché sul riscontro operativo (servizi di osservazione e controllo), sul sequestro di una dose e sul rinvenimento di 8,5 grammi di eroina in casa con sostanze da taglio, bilancini e materiale per confezionamento. Il Tribunale ha escluso la lieve entita ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 alla luce delle modalita, della continuita e della professionalita dell'attivita di spaccio e ha valorizzato i precedenti specifici del ricorrente, la mancanza di fissa dimora e l'assenza di fonti lecite di reddito, ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari per contrastare il pericolo di recidiva. Ha ritenuto irrilevante che il ricorrente fosse detenuto per altra causa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La Corte ha escluso la configurabilita della "lieve entita" per le condotte contestate, ritenendo che non sia sufficiente il solo dato quantitativo: va valutata anche la modalita, i mezzi, la professionalita e la continuita dell'attivita, elementi che nel caso concreto escludevano l'applicabilita della causa di non punibilita attenuata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende a fronte dell'inammissibilita del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, Rv. 282416)

    Richiamata la regola secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non e' di per se' incompatibile con la configurabilita di esigenze cautelari; cioè la detenzione attuale non elimina automaticamente la necessita di misure cautelari ulteriori se sussistono indici di pericolo di recidiva o di inadeguatezza di misure non custodiali.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso enunciato in termini generici, senza confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito, e' destinato a essere dichiarato inammissibile: le censure devono indicare specifici passaggi decisionali e argomentazioni da contestare.
  • Intercettazioni telefoniche, se riportate con stralci chiari e accompagnate da riscontri investigativi (osservazione, sequestri, rinvenimenti), possono costituire gravi indizi di colpevolezza anche se contestate come "ambigue"; il ricorso deve contro-argomentare specificamente quelle risultanze.
  • La valutazione della 'lieve entita' ai fini dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 non si basa solo sul peso quantitativo della sostanza: vanno considerate modalita, mezzi, continuita, professionalita e contesto operativo; la presenza di elementi che indicano abitualita o organizzazione esclude la lieve entita.
  • Precedenti specifici, assenza di fissa dimora e mancanza di redditi leciti sono elementi che il giudice puo' valorizzare per ritenere sussistenti esigenze cautelari e pericoli di recidiva.
  • Lo stato di detenzione per altra causa non impedisce automaticamente l'applicazione o la conferma di misure cautelari diverse o ulteriori; va valutato il rischio concreto collegato all'attivita contestata.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare e' utile fornire elementi nuovi o dimostrare errori specifici nella valutazione probatoria e nella ricostruzione dei fatti, oltre a indicare eventuali circostanze sopravvenute che attenuino il pericolo di recidiva.

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