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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22468/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato ai soli effetti civili la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione e, conseguentemente, revocato le statuizioni civili pronunciate in primo grado. La censura articolava due profili: (1) violazione di norme processuali perché la Corte d'appello, non essendo stata investita da specifico motivo di gravame in tema di prescrizione, non poteva pronunciare d'ufficio l'estinzione del reato e modificare la data di consumazione indicata in imputazione (si sarebbe trattato di una alterazione della fattispecie contestata, contraria agli artt. 515 e 516 c.p.p.); (2) erronea determinazione della data di consumazione del reato di truffa contrattuale (i ricorrenti sostenevano che il profitto illecito si era concretizzato successivamente, con la vendita a terzi del veicolo, quindi oltre la data della querela), con conseguente errato calcolo della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che: (a) l'impugnazione proposta ai soli effetti civili può comportare, in via incidentale, un diverso accertamento di fatto necessario per la decisione sui profili civili, ma senza modificare il giudicato penale; (b) il giudice di appello ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione qualora risulti matura, anche se la questione non sia stata sollevata dalle parti in appello; (c) nella fattispecie la consumazione della truffa contrattuale è avvenuta quando gli imputati hanno conseguito il profitto illecito, individuato dalla Corte territoriale nel 15 settembre 2011 (ritiro della carta di circolazione presso l'agenzia), per cui il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi) è decorso il 15 marzo 2019, anteriore alla sentenza di primo grado e prima delle sospensioni rilevanti. Conseguentemente la revoca delle statuizioni civili disposta dalla Corte d'appello è stata ritenuta corretta. La parte civile è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione ai soli effetti civili; la Corte ricorda che tale impugnazione permette un accertamento incidentale dei fatti ai fini civili ma non può modificare il giudicato penale

  • art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.

    Norme sulle motivazioni di ricorso in Cassazione; la Corte valuta le censure mosse dalla parte civile e le dichiara infondate

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo per il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, di pronunciare la sentenza di proscioglimento quando il reato si è estinto; la Corte afferma che tale obbligo vale anche in appello e anche se la questione non è stata sollevata dalle parti

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norme sull'effetto devolutivo dell'appello; la Corte sottolinea che l'appello devolve la cognizione ma non impedisce al giudice di appello di dichiarare la prescrizione d'ufficio

  • artt. 515 e 516 cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto dell'imputazione e sulla sua eventuale modifica; la Corte ritiene che nel caso non si sia alterata la natura della fattispecie imputata, essendo stata indicata solo la data della querela e non la data di consumazione

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Riguarda gli effetti della sentenza di appello sulle statuizioni civili; la Corte conferma che se l'estinzione per prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado il giudice d'appello deve revocare le statuizioni civili

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio della responsabilità civile extracontrattuale, richiamato per spiegare il collegamento tra accertamento penale incidentale e pretesa risarcitoria della vittima

  • richiamo alla legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Menziata nel quadro delle valutazioni circa mutamenti di valutazione (es. regime delle attenuanti/ricorrenza di recidiva) che possono incidere sulla prescrizione; la Corte osserva che differenze di valutazione possono portare l'appello a constatare maturazione della prescrizione

Massime di principio

  • Il giudice d'appello ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione se, anche sulla base di valutazioni proprie diverse da quelle del primo grado, risulta che la prescrizione sia maturata prima della sentenza di primo grado.
  • L'impugnazione proposta 'ai soli effetti civili' consente al giudice dell'impugnazione un accertamento incidentale dei fatti necessario per decidere sulle pretese civili, ma non può modificare il giudicato penale formatosi in primo grado.
  • Nella truffa contrattuale la consumazione si individua al momento del conseguimento del profitto illecito (punto terminale dell'operazione che cagiona la perdita alla vittima), anche se gli artifici possono essere posti in essere nella fase precontrattuale o esecutiva.
  • Se il giudice d'appello accerta che la data di consumazione del reato è anteriore a quella considerata in primo grado e che la prescrizione era pertanto già maturata, le statuizioni civili rilasciate in favore della parte civile con la sentenza di primo grado devono essere revocate.
  • La retrodatazione del dies a quo della consumazione del reato non è automaticamente vietata: è ammissibile purché non determini una trasformazione sostanziale della fattispecie contestata oltre i limiti dell'imputazione (cioè non cambi la natura del fatto in modo non riconducibile all'originaria contestazione).
  • In caso di contestazioni su valutazioni discrezionali del primo grado (es. ricadute su recidiva, qualifiche o comparazione di circostanze), l'appello può portare a conclusioni diverse che incidano sul decorso della prescrizione; è quindi necessario il controllo attento del dies a quo e dei termini sospensivi/interruttivi.

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