Cassazione Penale, Sentenza n. 797/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) contestazione della qualificazione come simulata della vendita dell'immobile di Senigallia, sostenendo che il prezzo sarebbe stato integralmente versato e regolarmente contabilizzato e che la vendita, avvenuta circa quattro anni prima del fallimento, escluderebbe una preordinazione al dissesto; 2) contestazione della responsabilità per la distrazione di autovetture della Foredil s.r.l., per cui si allega scarsa consistenza economica dei beni e che il ricorrente avrebbe indicato al curatore i luoghi di rinvenimento; 3) contestazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico) per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo di aver delegato la tenuta delle scritture a un consulente e di aver effettuato versamenti in favore della società nel 2008-2009 volti a risanarla; 4) istanza di derubricazione della bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell'art. 217 legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha confermato la valutazione di simulazione della compravendita immobiliare (per la mancanza di tracce contabili del pagamento, emissione assegni a favore del Fornello, conservata disponibilità dell'immobile da parte del Fornello) e ha ritenuto corretta la qualificazione della distrazione delle autovetture (anche beni di modico valore possono integrare il reato; le eventuali indicazioni del fallito devono essere specifiche e consentire il recupero). Il terzo motivo è invece accolto: la motivazione della Corte territoriale è risultata contraddittoria e insufficiente a dimostrare il dolo specifico per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e a chiarire se la condotta debba essere qualificata come bancarotta generica o specifica. Perciò la sentenza è annullata limitatamente al reato di bancarotta documentale e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona per nuovo esame su quel punto; il quarto motivo è assorbito.
Norme richiamate
Fissa il criterio di valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha ritenuto che la simulazione contrattuale potesse essere provata in sede penale mediante un complesso indiziario rispondente a tali requisiti.
Norma civile sulla simulazione contrattuale; la Corte osserva che nel processo penale la prova della simulazione non è vincolata ai limiti civilistici dell'art. 1417 e può essere fornita con ogni mezzo probatorio.
art. 217 legge fallimentare (nn. 3, 4 e 5)
Prevede ipotesi e attenuazioni di bancarotta semplice. La richiesta di derubricazione è stata esaminata ma assorbita dalla decisione di annullamento sulla bancarotta documentale; non è stata però accolta in modo definitivo dalla Cassazione.
Massime di principio
- La simulazione di un contratto può essere provata nel processo penale anche con indizi coordinati; l'assenza di registrazioni contabili e pagamenti effettuati a favore personale sono elementi forti a sostegno della simulazione.
- Per il reato di distrazione non è necessaria la preordinazione al fallimento: rileva la consapevole volontà di destinare patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori; anche beni di modico valore possono integrare il reato se utili a garanzia.
- Il fallito conserva obblighi di custodia e deve fornire indicazioni specifiche e utili al curatore per il recupero dei beni; mere indicazioni generiche o non comprovate non assolvono da responsabilità.
- La delega della tenuta della contabilità non esime l'imprenditore dall'obbligo di vigilanza: per escludere il dolo occorre prova rigorosa che l'irregolarità sia esclusivamente imputabile al delegato e che il titolare non potesse ragionevolmente prevenirla.
- Per la bancarotta documentale è necessario che la motivazione indichi chiaramente la qualificazione della fattispecie (generica vs specifica) e dimostri il dolo specifico; difetto di chiarezza o contraddittorietà porta all'annullamento e al rinvio.
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