Cassazione Civile, Ordinanza n. 22452/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in dipendenza di due cartelle di pagamento per tributi erariali, per un importo complessivo di oltre 106 mila euro. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto l’appello del contribuente, ma aveva liquidato le spese di lite in modo ritenuto insufficiente e, secondo il ricorrente, anche omettendo di pronunciarsi sulle spese del giudizio di rinvio. In cassazione il contribuente ha articolato due motivi: 1) violazione degli artt. 2233, comma 2, c.c., 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del d.m. 55/2014, sostenendo che la liquidazione delle spese del primo grado era inferiore ai parametri minimi/medi applicabili al valore della causa e non era stata adeguatamente motivata; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese e competenze del giudizio di rinvio, pur essendo stata formulata espressa domanda.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la liquidazione delle spese del primo grado fosse palesemente inferiore ai parametri del d.m. 55/2014, richiamando il principio per cui, dopo la riforma tariffaria, i parametri costituiscono criteri di orientamento e lo scostamento apprezzabile dai valori medi deve essere giustificato. Ha inoltre affermato che, quando il giudice del rinvio è chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, deve liquidare le spese secondo l’esito complessivo della controversia e, se la parte vittoriosa nel rinvio lo richiede, l’omessa statuizione sulle spese del rinvio è censurabile in cassazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato le spese del primo grado e del giudizio di rinvio, confermando le spese già liquidate per il secondo grado e per il giudizio di legittimità, e ha posto anche le spese del giudizio di cassazione a carico dell’intimata.
Norme richiamate
invocato quale parametro di tutela del decoro professionale nella liquidazione dei compensi, in collegamento con i minimi/presìdi tariffari
richiamato come base della soccombenza nella regolazione delle spese processuali
artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
i parametri di liquidazione costituiscono criteri di orientamento e misura standard della prestazione; lo scostamento apprezzabile dai parametri medi deve essere motivato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge
l’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di rinvio integra vizio denunciabile in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare l’omessa pronuncia
consente alla Corte, quando non servono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito e liquidare direttamente le spese
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
indicato per la successione ex lege di Agenzia delle Entrate-Riscossione a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
Massime di principio
- Dopo il d.m. 55/2014, i parametri forensi non sono minimi inderogabili, ma criteri di riferimento: il giudice può discostarsene, tuttavia uno scostamento apprezzabile dai valori medi richiede una specifica giustificazione.
- Nella liquidazione delle spese, il valore della controversia e le fasi effettivamente svolte devono essere presi in considerazione; l’omessa considerazione di fasi rilevanti o la liquidazione palesemente inferiore ai parametri applicabili integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve avvenire secondo l’esito complessivo della lite: la parte che risulti vittoriosa all’esito finale ha diritto alla rifusione anche delle spese dei gradi anteriori, oltre a quelle del rinvio e della cassazione, se richieste.
- Se la causa può essere decisa sulla base di dati già acquisiti e non occorrono accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può provvedere direttamente alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 384 c.p.c., evitando un inutile rinvio.
- L’omessa pronuncia su una specifica domanda di liquidazione delle spese, quando ritualmente proposta, integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
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