Cassazione Penale, Ordinanza n. 34581/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ma confermando la responsabilità penale dell'imputata, definita all'esito di giudizio abbreviato, per una serie di furti in abitazione commessi in danno di due persone offese. Secondo la ricostruzione di merito, l'imputata si era presentata nelle abitazioni delle vittime come "cartomante" per effettuare presunti "riti magici" e, approfittando dell'accesso alle case, si sarebbe impossessata di monili custoditi all'interno. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si fondava solo sulle denunce-querela e che non si era considerata l'ipotesi che i furti fossero stati commessi da terzi, già a conoscenza della presenza e del luogo di custodia dei monili. Si aggiungeva che l'imputata sarebbe rimasta sola nella stanza dei monili per pochi secondi, tempo ritenuto insufficiente per la consumazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato in modo non illogico che anche pochi secondi erano sufficienti per sottrarre la refurtiva, che i beni non erano stati ritrovati nella disponibilità dell'imputata e che l'ipotesi alternativa del coinvolgimento di terzi restava congetturale e priva di riscontri. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a sollecitare una diversa lettura del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende; ha escluso, invece, la liquidazione delle spese in favore della parte civile, che aveva depositato conclusioni meramente adesive e non utili alla decisione.
Norme richiamate
L'aggravante contestata in primo grado è stata esclusa dalla Corte di appello; la Cassazione non è intervenuta sul punto, limitandosi a registrare la parziale riforma della sentenza di merito.
artt. 81, comma 2, 624 bis, 625 n. 2 c.p.
Norme poste a base della conferma della responsabilità penale per furti in abitazione commessi in continuazione e con aggravante specifica.
È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Fattispecie incriminatrice del furto in abitazione contestata e confermata nei confronti dell'imputata.
Aggravante del furto richiamata nel capo di imputazione e confermata in sede di merito.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945
Richiamata per il principio secondo cui il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile quando la sua attività difensiva non apporta un contributo effettivo alla decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie: il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e mira solo a ottenere una rivalutazione del fatto.
- La deduzione di una ipotesi alternativa meramente congetturale, priva di riscontri materiali, non è idonea a scardinare una motivazione di condanna fondata su elementi logici e coerenti.
- In tema di furto, la sottrazione può ritenersi compatibile anche con un lasso temporale brevissimo, se il giudice di merito spiega in modo non illogico che quel tempo era sufficiente alla consumazione del fatto.
- Ai fini del giudizio di legittimità, la mancata ritrovata disponibilità della refurtiva in capo all'imputato e la contestualità della perquisizione non escludono di per sé la responsabilità, se il giudice di merito ha motivato sulla verosimiglianza della successiva dispersione del bene.
- La parte civile che si limiti a conclusioni adesive e non offra un effettivo apporto argomentativo alla decisione non ha diritto alla liquidazione delle spese della fase di legittimità.
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