Cassazione Penale, Sentenza n. 8758/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la responsabilità per il reato ex art. 699 c.p. per aver portato fuori dalla propria abitazione, il 2 ottobre 2016, un nunchaku qualificato come arma comune. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità e sulle caratteristiche dell'oggetto e sull'effettiva ascrivibilità del fatto; 2) vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica, sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 4 della legge n. 110/1975; 3) errata applicazione della norma e vizio di motivazione in relazione al rifiuto della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 4) errore nella quantificazione della pena; 5) mancata motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo: la Corte territoriale, pur investita della richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689/1981, ha omesso di motivare sul diniego. Tale omissione integra vizio di motivazione e violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689/1981. Per effetto della dedotta mancata statuizione e dell'impugnazione estesa a quel capo, non sussiste un giudicato parziale sulla responsabilità; inoltre è intervenuta la prescrizione del reato (termine massimo di 5 anni maturato nel luglio 2022, con considerazione della sospensione dei termini dal 1.7.2019 al 18.1.2020). Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma contestata relativa al porto di oggetti atti a offendere; la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il reato per il porto del nunchaku come arma comune
art. 4 legge 24 luglio 1975 n. 110
Richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione giuridica dell'oggetto; la Corte di Cassazione registra la deduzione ma decide il ricorso sul diverso profilo della mancata motivazione sulla conversione della pena
Cause di non punibilità rieducative; il ricorrente contestava il diniego, richiedendo motivazione adeguata, ma il motivo decisivo per la Cassazione è stato l'omessa valutazione della conversione ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una pena pecuniaria; la Corte d'appello, pur sollecitata in appello, non ha motivato il rifiuto della conversione, configurando violazione di legge e vizio di motivazione
art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689
Norma connessa alle sanzioni sostitutive; menzionata con art. 53 per sottolineare l'obbligo motivazionale del giudice quando è richiesta la conversione
Giurisprudenza citata (Sez. IV n. 46432 del 21.9.2018)
Principio secondo cui il giudice d'appello che, investito della richiesta di conversione ex art. 53 L. 689/1981, omette di pronunciarsi adeguatamente sul punto incorre in vizio di motivazione
Giurisprudenza citata (Sez. U n. 1 del 19.1.2000, ric. Tuzzolino)
Principio per cui la proposizione di ricorso sulla responsabilità in un determinato capo impedisce la formazione di giudicato parziale su quel capo in favore della decisione impugnata
Massime di principio
- Se il giudice d'appello è investito della richiesta di conversione della pena breve in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/1981 deve esprimere adeguata motivazione in caso di diniego; l'omissione integra vizio di motivazione e può determinare annullamento
- La proposizione del ricorso in Cassazione su un punto specifico del capo di imputazione impedisce la formazione di un giudicato parziale sulla responsabilità relativa a quel punto, con conseguenze sul potere della Corte di Cassazione di decidere senza rinvio
- Quando l'omessa valutazione di una richiesta difensiva rilevante si combina con l'intervenuta prescrizione successiva alla sentenza impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica dell'oggetto (es. applicabilità dell'art. 4 L. 110/1975) e sulle cause di non punibilità (art. 131-bis c.p.) richiedono motivazione puntuale da parte del giudice; tali profili possono però rimanere non decisivi se il vizio principale è procedurale e porta all'annullamento per prescrizione
- Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare le sospensioni dei termini previste dalla legge e ogni interruzione o sospensione processuale che incida sulla maturazione del termine estintivo
- In casi simili la difesa dovrebbe sempre chiedere espressamente, in grado d'appello, la conversione della pena breve in pena pecuniaria e sollecitare motivazione puntuale in caso di rifiuto per evitare il rischio di omissione motivazionale
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