Cassazione Penale, Sentenza n. 28227/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato parzialmente il verdetto di primo grado (dichiarando estinta per prescrizione la corruzione per l'esercizio delle funzioni fino al 19/03/2013, revocando alcune pene accessorie e confische verso terzi, ma confermando la confisca diretta di 500.000 euro quale prezzo del reato). Il ricorrente deduceva: 1) la violazione di legge e vizio di motivazione per non aver qualificato i fatti ai sensi dell'art. 322-bis c.p. (modificato nel 2019) e per violazione del principio di prevedibilità (art. 7 CEDU); 2) errori nella conferma della confisca diretta in presenza di declaratoria di prescrizione, lamentando che fosse dovuto un accertamento pieno ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. e non la valutazione di cui all'art. 129, comma 2; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla qualificazione di alcuni pagamenti come leciti corrispettivi per consulenze; 4) carenza della prova del dolo corruttivo; 5) censura sulla mancata detrazione delle imposte già versate dalla società beneficiaria (128.506 euro), con rilievo di possibili violazioni dei principi di proporzionalità e divieto di duplicazione sanzionatoria; 6) contestazione della qualificazione di 100.000 euro come prezzo del reato invece che come liberalità a favore della fondazione "Novae Terrae".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha respinto il motivo che sosteneva l'impossibilità di applicare l'art. 318 c.p. al parlamentare designato presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (confermando che il parlamentare italiano, nell'esercizio della sua funzione e nella rappresentanza nazionale, è qualificabile come pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e pertanto punibile per corruzione secondo l'art. 318 c.p.; la novella del 2019 all'art. 322-bis non ha creato una nuova, imprevedibile incriminazione rilevante ex art. 7 CEDU). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondati gli altri motivi: ha censurato la Corte d'appello per aver valutato la questione della confisca avvalendosi del criterio dell'"evidenza della prova" ex art. 129, comma 2 c.p.p., invece di svolgere l'accertamento pieno e incidentale richiesto dall'art. 578-bis c.p.p. in caso di estinzione del reato per prescrizione; ha rilevato omissioni e insufficienze nella valutazione di specifiche deduzioni difensive (prove documentali, natura lecita di alcuni pagamenti, prova del dolo) e nella determinazione del quantum della confisca (compresa la mancata adeguata disamina circa le somme contestate e la loro qualificazione). Di conseguenza la Cassazione ha annullato con rinvio le statuizioni relative alla confisca e agli aspetti probatori connessi, disponendo che la Corte territoriale riesamini compiutamente quelle questioni alla luce dei criteri indicati in motivazione.
Norme richiamate
La Corte conferma che il parlamentare italiano, designato a rappresentare la Camera nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, può essere qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e quindi punibile ai sensi dell'art. 318 per corruzione nell'esercizio delle sue funzioni, anche se le condotte sono poste in essere all'estero nell'ambito dell'assemblea internazionale.
La novella del 2019 ha esteso la parificazione soggettiva agli agenti di organismi internazionali e ai membri di assemblee parlamentari internazionali; tuttavia la Corte precisa che tale modifica non è rilevante per escludere la punibilità già prevista dall'art. 318 per parlamentari italiani rappresentanti nazionali, e non ha creato una nuova incriminazione retroattiva o imprevedibile.
Richiamati per spiegare la qualifica soggettiva: l'attività svolta dal parlamentare in rappresentanza della Camera è riconducibile alle funzioni pubblicistiche previste dagli artt. 357 e 358 e giustifica l'applicazione delle norme sui reati contro la pubblica amministrazione.
In caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione è tenuto a un accertamento incidentale pieno sulla responsabilità penale ai fini della decisione sulla confisca; non è ammessa la valutazione semplificata ex art. 129, comma 2 c.p.p.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte segnala che tale criterio (verifica della prova evidente a favore dell'imputato) non è utilizzabile dal giudice dell'impugnazione quando deve svolgere l'accertamento incidentale previsto dall'art. 578-bis per decidere sulla confisca dopo estinzione del reato per prescrizione.
art. 240 cod. pen. e art. 322-ter cod. pen.
Richiamati in relazione alla disciplina della confisca del prezzo del reato; la Corte precisa la distinzione tra prezzo e profitto del reato e i limiti all'operare di detrazioni dal prezzo confisca- bile.
art. 14, comma 4, legge n. 537/1992
Norma tributaria citata dalla difesa in relazione alla tassazione dei proventi ricevuti dalla società; la Corte ritiene la questione di interesse scarsamente rilevante per il ricorrente (società terza) e sostiene che eventuali diritti di rivalsa spettano alla persona giuridica e non precludono la confisca nei confronti del soggetto imputato.
art. 7 CEDU (principio di legalità)
La Corte ritiene rispettato il principio di prevedibilità: all'epoca dei fatti la normativa e gli orientamenti giurisprudenziali rendevano ragionevolmente prevedibile la sanzionabilità della condotta del parlamentare italiano per corruzione, anche in sede internazionale.
1 Protocollo alla CEDU, art. 1 (diritto di proprietà)
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità e alla necessità di bilanciamento delle misure ablative rispetto al diritto di proprietà; la Corte precisa però che, con riferimento al prezzo del reato, la quantificazione non è suscettibile di decurtazioni per imposte versate da terzi salvo casi specifici.
Massime di principio
- Un parlamentare italiano designato a rappresentare l'Italia in un'assemblea parlamentare internazionale può essere qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e dunque rispondere, anche per fatti commessi all'estero, del reato di corruzione ex art. 318 c.p.
- La modifica del 2019 all'art. 322-bis c.p. non crea di per sé una nuova incriminazione retroattiva utile a escludere la punibilità anteriore: essa amplia la punibilità degli "agenti pubblici stranieri" ma non sottrae la responsabilità già possibile alla luce dell'art. 318 per parlamentari nazionali.
- In caso di estinzione del reato per prescrizione il giudice d'appello (e la Cassazione) devono compiere un accertamento incidentale pieno sulla responsabilità ai fini della confisca, secondo l'art. 578-bis c.p.p.; non è ammessa la valutazione semplificata basata sulla sola 'prova evidente' ex art. 129 c.p.p.
- La confisca del prezzo del reato riguarda le somme date come corrispettivo per l'illecito e, in linea di principio, non si riduce per imposte pagate da una società terza; eventuali rimedi per doppio prelievo spettano al soggetto tributario che ha subito la tassazione e non automaticamente all'imputato penale.
- Quando si decide su misure patrimoniali dopo prescrizione, il giudice deve motivare compiutamente la qualificazione dei pagamenti (prezzo del reato vs liberalità o corrispettivo lecito) e valutare con rigore le prove circa il dolo corruttivo; omissioni motivazionali o valutazioni parziali comportano annullamento e rinvio.
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