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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37532/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (titolare conto)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo di euro 30.000, effettuato da una soggetto delegata ad operare sul conto corrente intestato al resistente, mediante emissione di tre assegni circolari intestati al coniuge della delegata. Il giudice di primo grado, confermato in appello, aveva condannato i convenuti alla restituzione della somma, escludendo che il prelievo fosse giustificato da liberalità o da donazione remuneratoria per mancanza di prova dell'animus donandi e dei relativi requisiti. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 770 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse riconosciuto la natura di donazione remuneratoria dell'attribuzione e che la causa dell'operazione dovesse rinvenirsi nella riconoscenza del disponente per i servizi ricevuti. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso. La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, rilevando che il termine lungo semestrale, decorrente dal deposito della sentenza d'appello, era stato sospeso per l'emergenza COVID e aveva poi beneficiato della sospensione feriale. Nel merito, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, i ricorrenti chiedevano in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove: la Corte d'appello aveva correttamente considerato i presupposti della donazione remuneratoria e li aveva esclusi per difetto di prova del consenso preventivo del titolare del conto, della sua consapevolezza dell'operazione e della circostanza che il prelievo era stato compiuto quando i rapporti tra le parti erano già deteriorati, tanto che il titolare aveva immediatamente revocato la delega.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, affermando la tempestività del ricorso, ma ha poi dichiarato il ricorso inammissibile nel merito. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione dell'art. 770 c.c., mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità quando la sentenza impugnata abbia già esaminato correttamente i requisiti della donazione remuneratoria. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito sulla restituzione della somma e la condanna alle spese, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 770 c.c.

    La norma è richiamata dai ricorrenti per sostenere la qualificazione dell'attribuzione come donazione remuneratoria; la Corte rileva però che la Corte d'appello aveva già considerato i requisiti della fattispecie e li aveva esclusi per difetto di prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo eventualmente dovuto.

  • Cass., S.U., n. 34476/2019

    È citata per affermare che non è sindacabile in cassazione, sotto l'apparente vizio di violazione di legge, una censura che in realtà mira a una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti.

  • Cass. n. 371/1969

    È richiamata per ribadire che gli apprezzamenti di merito sorretti da motivazione congrua e adeguata sono incensurabili in sede di legittimità.

  • Cass. n. 10252 del 2020

    È menzionata solo per essere distinta dal caso concreto: in quella decisione la sospensione feriale non operava per diversa ragione, mentre qui il termine lungo beneficiava anche della sospensione feriale perché la sospensione COVID era già cessata.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, tende in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
  • La donazione remuneratoria richiede la prova dei suoi presupposti tipici; in mancanza di prova del consenso del disponente e della consapevolezza dell'operazione, non può presumersi la natura liberale dell'attribuzione.
  • Gli apprezzamenti di merito sorretti da motivazione congrua e adeguata, specie in ordine all'esistenza o meno dei presupposti di una fattispecie negoziale, non sono rivalutabili in cassazione.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la sospensione dei termini per emergenza sanitaria e la sospensione feriale possono operare in sequenza se il termine è ancora pendente al momento di inizio del periodo feriale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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