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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11523/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, già condannati in appello per la detenzione di un'ingente quantità di marijuana, hanno proposto separati ricorsi per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. Il primo ricorrente contestava la mancata concessione della prevalenza delle generiche; il secondo contestava il diniego della prevalenza delle generiche già riconosciutegli, in ragione della ritenuta ostatività della recidiva e della valutazione di gravità del fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e immune da vizi: quanto al primo imputato, ha valorizzato la gravità del fatto, consistente nella detenzione di un'enorme quantità di stupefacente, suddivisa in bustoni, cartoni e cassette, da cui erano ricavabili 2.577.696 dosi droganti di marijuana, nonché l'organizzazione del laboratorio e dei mezzi impiegati; quanto al secondo imputato, ha ritenuto corretta la negazione della prevalenza delle attenuanti generiche in presenza di recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. e della particolare gravità del fatto, indice di elevata intensità del dolo e accentuata colpevolezza. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e il versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La recidiva reiterata è stata valorizzata come ostacolo al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata dia una motivazione coerente e non manifestamente illogica fondata sulla gravità concreta del fatto e sulle condizioni soggettive dell'imputato.
  • La detenzione di una quantità eccezionalmente elevata di stupefacente, unitamente alla presenza di una struttura organizzativa per la lavorazione o la distribuzione, costituisce elemento idoneo a giustificare il giudizio di elevata gravità del fatto e di marcata intensità del dolo, con conseguente esclusione di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
  • La recidiva, in particolare quella ex art. 99, quarto comma, c.p., può legittimamente incidere sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e ostare al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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