Cassazione Penale, Sentenza n. 33067/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che il Tribunale aveva erroneamente escluso la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio nel furto di energia elettrica commesso mediante manomissione del contatore (sganciamento dello spinotto del limitatore). La Procura sosteneva che l'elemento decisivo sia la natura dell'energia elettrica quale bene destinato a fruizione indeterminata da parte del pubblico e che la sua sottrazione, anche tramite manomissione, impedisce la somministrazione ad altri, integrando l'aggravante che rende procedibile d'ufficio il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'energia elettrica costituisce di per sé una res destinata a pubblico servizio e che la sottrazione mediante manomissione del contatore, anche se il prelievo avviene dai terminali interni di una proprietà privata, non esclude la natura pubblicistica della cosa sottratta. Pertanto ha annullato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Napoli ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato quale norma di riferimento per il delitto di furto con riguardo alla manomissione di apparati di misura che ha consentito l'appropriazione di energia elettrica.
La Corte interpreta la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio come riferita alla res che abbia un nesso funzionale con l'erogazione di un servizio fruibile dal pubblico; pertanto l'energia elettrica mantiene la sua natura di bene destinato a pubblico servizio anche se sottratta tramite manomissione dai terminali privati, rendendo il reato procedibile d'ufficio.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla corte territoriale competente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso (obbligo di sintesi nell'atto di impugnazione).
Massime di principio
- L'energia elettrica è in via generale considerata una 'res' destinata a pubblico servizio: la sua sottrazione integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 7, c.p., anche se l'appropriazione avviene tramite manomissione del contatore o tramite prelievo dai terminali interni di una proprietà privata.
- Se l'aggravante della destinazione a pubblico servizio è espressamente contestata nell'imputazione, il giudice deve valutare la natura della cosa e il nesso funzionale con il servizio pubblico; l'esclusione dell'aggravante richiede una motivazione puntuale e non può fondarsi solo sulla modalità tecnica della manomissione.
- Va distinta la sottrazione realizzata con rallentamento della misura (manomissione funzionale a diminuire la rilevazione dei consumi) dall'allacciamento diretto alla rete: tuttavia, in entrambi i casi, la valutazione deve guardare alla destinazione finale dell'energia e all'impedimento della somministrazione ad altri utenti.
- Se nell'imputazione l'aggravante non è esplicitamente indicata, possono sorgere problemi di legittima contestazione in fatto e di diritto di difesa; dunque l'assenza di chiara contestazione può portare a esclusione dell'aggravante in sentenza.
- In casi analoghi, il pubblico ministero può ottenere l'annullamento della sentenza in Cassazione quando la corte ritenga che sussista l'aggravante e che la qualificazione della 'res' come destinata a pubblico servizio sia corretta; la pronuncia può essere rinviata per nuovo esame da parte del giudice territoriale.
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