Cassazione Civile, Ordinanza n. 28629/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una condomina, di una deliberazione assembleare del 14 ottobre 2016 relativa a un punto dell'ordine del giorno. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché il condominio, con successiva delibera del 6 aprile 2017, aveva ratificato la decisione già assunta. In appello la condomina contestava, tra l'altro, la validità della deliberazione per mancato raggiungimento del quorum deliberativo ex art. 1136 c.c., sostenendo che la maggioranza numerica dei presenti non fosse stata raggiunta. La Corte d'appello ha rigettato il gravame e ha condannato l'attrice alle spese secondo soccombenza virtuale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 1136, comma 3, c.c., per errata individuazione del quorum deliberativo numerico; 2) violazione degli artt. 1117, 1102 e 1051 c.c.; 3) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 1102, 1117-ter e 1138 c.c. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva applicato un criterio non più vigente, facendo riferimento alla vecchia formulazione dell'art. 1136, comma 3, c.c., mentre dopo la riforma il quorum deliberativo in seconda convocazione richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi iscritti con numeri diversi perché riferiti allo stesso atto, ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta perché la sentenza impugnata aveva valutato la validità della delibera condominiale applicando un criterio normativo non corretto ratione temporis, senza considerare che il vigente art. 1136, comma 3, c.c. esige la maggioranza degli intervenuti, intesa come metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
Norme richiamate
Nel regime vigente dopo la riforma, in seconda convocazione la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo del valore dell'edificio; il riferimento alla "maggioranza degli intervenuti" implica che i voti favorevoli devono superare quelli contrari sotto il profilo personale.
L'impugnazione della delibera condominiale resta ammissibile anche quando, dopo la proposizione della domanda, l'assemblea adotti una nuova deliberazione sostitutiva, poiché l'interesse ad agire va valutato anche al momento della decisione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio nel procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Richiamato quale base della definizione camerale del ricorso.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di spese di lite e soccombenza virtuale.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo nella motivazione finale.
artt. 1117, 1102, 1117-ter, 1138 c.c.
Richiamati nei motivi ulteriori, rimasti assorbiti per l'accoglimento del primo motivo.
Usato in via analogica per affermare che la sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge può determinare cessazione della materia del contendere e che sulle spese va compiuto un giudizio di soccombenza virtuale.
art. 42 Cost.
Invocato dal controricorrente in memoria per criticare la disciplina del quorum, ma la Corte ha escluso ogni dubbio di legittimità o irragionevolezza della norma.
Ha modificato l'art. 1136, comma 3, c.c., sostituendo al previgente criterio del riferimento ai partecipanti quello fondato sulla maggioranza degli intervenuti.
R.D. 15 gennaio 1934
Richiamato per evidenziare la continuità storica della scelta legislativa di affidare alla maggioranza il governo del condominio.
Massime di principio
- Nell'impugnazione delle delibere condominiali, se l'assemblea sostituisce la delibera impugnata con altra conforme alla legge e con identico contenuto sostanziale, può configurarsi cessazione della materia del contendere; resta però necessario regolare le spese mediante una valutazione di soccombenza virtuale.
- Ai fini del quorum deliberativo dell'assemblea condominiale in seconda convocazione, il vigente art. 1136, comma 3, c.c. richiede la maggioranza degli intervenuti, cioè almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto, oltre al requisito del valore millesimale previsto dalla legge.
- La verifica della validità di una delibera condominiale deve essere compiuta sulla base della disciplina applicabile ratione temporis; l'applicazione del testo previgente della norma dopo la riforma integra errore di diritto.
- La scelta legislativa di fondare l'approvazione delle deliberazioni condominiali sulla maggioranza degli intervenuti è ritenuta coerente con l'assetto del condominio e non lesiva della proprietà privata, poiché bilancia il peso dei valori millesimali con la tutela delle posizioni individuali dei partecipanti.
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