Cassazione Penale, Sentenza n. 27124/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di due imputati: il primo per minaccia aggravata, danneggiamento aggravato e per la contravvenzione in materia di armi, la seconda per minaccia. Entrambi avevano inoltre subito la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati equitativamente. In Cassazione, il difensore del primo imputato deduceva: insussistenza della minaccia aggravata perché le espressioni usate sarebbero state solo espressione di una relazione conflittuale; insussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede per i veicoli danneggiati, perché non sarebbe stato provato l’assenza di controllo; insussistenza della prova del porto dell’oggetto atto ad offendere; carenza di motivazione sulle statuizioni civili e sui criteri di quantificazione del danno; e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Il difensore della seconda imputata deduceva a sua volta insussistenza della minaccia a lei riferibile, sostenendo che avesse pronunciato solo riferimenti generici non minatori, nonché carenza di motivazione sulla liquidazione del danno. La parte civile e il Procuratore generale concludevano per l’inammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla minaccia, sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, sul porto dell’oggetto atto ad offendere e sulle statuizioni civili; quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha rilevato che il motivo non superava la soglia di ammissibilità perché la motivazione di merito valorizzava la gravità dei fatti e l’assenza di resipiscenza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
la Corte considera sussistente la minaccia aggravata sulla base del tenore intimidatorio delle espressioni usate e della concreta capacità costrittiva delle stesse.
l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è ravvisabile per veicoli parcheggiati sulla pubblica via, salvo specifica allegazione di sistemi di controllo idonei a escluderla.
la prova del porto dell’oggetto atto a offendere è desunta dalla ricostruzione fattuale che lo vede utilizzato sul luogo del fatto e rinvenuto all’interno del veicolo danneggiato.
le statuizioni civili possono essere liquidate in via equitativa quando la motivazione sul danno materiale e morale sia coerente con le emergenze processuali.
il diniego delle attenuanti generiche è sorretto dalla gravità dei fatti e dall’assenza di comportamenti resipiscenti, senza necessità di ulteriori approfondimenti se la motivazione è congrua.
la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla valutazione di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
il procedimento può svolgersi con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini.
la decisione è adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando non sia stata tempestivamente chiesta la trattazione orale.
Massime di principio
- La minaccia penalmente rilevante sussiste quando le espressioni usate, valutate nel loro tenore complessivo e nel contesto, esprimano un chiaro intento intimidatorio e siano dotate di concreta capacità costrittiva, non essendo sufficiente ricondurre il fatto a una mera conflittualità relazionale.
- L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è integrata quando il bene danneggiato si trovi in un luogo normalmente esposto alla disponibilità di terzi, come la pubblica via, salvo che l’imputato alleghi e dimostri circostanze concrete idonee a escludere tale esposizione.
- La prova del porto di un oggetto atto a offendere può essere desunta dalla sua utilizzazione immediata nel contesto del fatto e dal rinvenimento in prossimità del luogo di commissione, se la ricostruzione di merito è coerente e non illogica.
- Le statuizioni civili possono essere sorrette da una liquidazione equitativa del danno materiale e morale quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, dei criteri seguiti e la quantificazione sia coerente con le risultanze processuali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi quali gravità del fatto, persistenza della condotta e assenza di resipiscenza; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito in assenza di manifesta illogicità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una mera richiesta di diversa valutazione del fatto e della prova, senza individuare effettivi vizi di legittimità.
- All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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