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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30560/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Genova che rifiutava la consegna alle autorità belghe e disponeva l'esecuzione in Italia di una pena di 3 anni per rapina e associazione per delinquere. Il difensore denunciava, in sintesi, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.: la Corte di appello avrebbe ricondotto automaticamente la condanna straniera agli artt. 416 e 628 c.p. senza specificare quale comma di quest'ultimo fosse applicato, omettendo di motivare circa l'uso dello spray al peperoncino e l'eventuale aggravante (comma 3 dell'art. 628), con conseguenze pregiudizievoli per il trattamento esecutivo (possibile esclusione di reato ostativo).

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per motivi diversi da quelli dedotti dal ricorrente: la decisione è stata ritenuta incompatibile con i principi stabiliti dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE del 4/9/2025 (C-305/22). In particolare la Corte di giustizia ha chiarito che, quando il mandato d'arresto europeo è emesso ai fini dell'esecuzione di una pena e la persona è cittadina o residente nello Stato di esecuzione, la presa in carico dell'esecuzione nel detto Stato è subordinata al consenso dello Stato di emissione conformemente alla decisione quadro 2008/909/GAI (trasmissione della sentenza e del certificato). Pertanto la Corte di appello dovrà, in sede di rinvio, attivare un'interlocuzione con lo Stato di emissione richiedendo il consenso e il certificato, prospettando eventualmente la pena da eseguire in Italia; se lo Stato di emissione non concederà il consenso o non trasmetterà il certificato, la Corte dovrà disporre la consegna. La Cassazione ha inoltre richiamato osservazioni su termini procedurali, tutela della durata della custodia e sugli effetti delle prassi precedenti.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)

    prevede il motivo facoltativo di rifiuto della consegna quando la persona è cittadina o residente nello Stato di esecuzione e quest'ultimo si impegni a eseguire la pena; la Corte di giustizia ha interpretato che tale rifiuto è subordinato al coordinamento con la decisione quadro 2008/909 e al consenso dello Stato di emissione

  • Decisione quadro 2008/909/GAI (esecuzione delle pene)

    art. 25 e art. 4 (consultazioni), art. 13

    stabilisce le condizioni e la procedura per l'esecuzione in uno Stato membro della pena inflitta in un altro; secondo la Corte di giustizia lo Stato di emissione deve esprimere il consenso (trasmissione della sentenza e del certificato) perché lo Stato di esecuzione possa validamente assumere la presa in carico dell'esecuzione nei casi ricadenti nell'art. 4 punto 6) della decisione quadro 2002/584

  • Sentenza Corte di giustizia UE

    Grande Sezione, C-305/22, 04/09/2025

    ha chiarito il coordinamento tra le due decisioni quadro: privilegia l'impianto della 2008/909 nell'attribuire rilevanza al consenso dello Stato di emissione e alla trasmissione del certificato per l'esecuzione nel Paese di esecuzione

  • Codice penale

    la Corte di appello aveva ricondotto i fatti agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 628 (rapina), ma la Cassazione considera le questioni di qualificazione assorbite dall'annullamento per motivi di diritto dell'Unione

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    norma richiamata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione e violazione di legge; la Cassazione ritiene tuttavia l'annullamento necessario per ragioni connesse all'interpretazione del diritto UE

  • Legge n. 69/2005

    art. 6, comma 3; art. 17 commi 2 e 2-bis; art. 22-bis

    norme nazionali di attuazione del mandato d'arresto europeo: il testo originario consentiva la trasmissione della sentenza per procedere all'esecuzione in Italia; la Cassazione segnala disallineamenti con la decisione quadro 2008/909 e problemi di coordinamento temporale

  • Decisione quadro 2008/675/GAI

    richiamata per affermare che la mera disponibilità della sentenza straniera non autorizza unilateralmente la sua esecuzione da parte dello Stato di esecuzione

  • Trattato sull'Unione europea

    richiesto l'obbligo di leale cooperazione tra Stati membri per evitare il paralizzarsi del sistema del mandato d'arresto europeo, in particolare laddove le decisioni quadro non disciplinano integralmente le modalità procedurali

Massime di principio

  • Quando lo Stato di esecuzione intende rifiutare la consegna sulla base dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro 2002/584 (persona cittadina o residente nello Stato di esecuzione), è necessario ottenere il consenso dello Stato di emissione secondo le modalità previste dalla decisione quadro 2008/909 (trasmissione della sentenza e del certificato).
  • La mera acquisizione della sentenza straniera senza il certificato non equivale a consenso implicito dello Stato di emissione e non consente l'unilaterale messa in esecuzione della pena nello Stato di esecuzione.
  • Se lo Stato di emissione rifiuta di trasmettere la sentenza/certificato o non concede il consenso, lo Stato di esecuzione deve procedere alla consegna in favore dello Stato di emissione; viceversa, se l'esecuzione della pena è già iniziata nello Stato di esecuzione e lo Stato di emissione non si è opposto, quest'ultimo potrebbe essere precluso dal richiedere la successiva consegna per la pena residua.
  • La procedura di interlocuzione con lo Stato di emissione va avviata dalla corte di appello/stato di esecuzione, indicando chiaramente la pena che si intende eseguire in caso di adattamento; è opportuno fissare un termine congruo per la risposta per evitare stalli procedurali.
  • I giudici nazionali devono tenere conto dell'interpretazione vincolante della Corte di giustizia UE anche con efficacia retroattiva, e valutare la tutela dei diritti fondamentali (in particolare la durata della custodia) quando dispongono misure coercitive in attesa della interlocuzione tra Stati.

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