Cassazione Penale, Sentenza n. 22607/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato Aronica ha impugnato per cassazione la conferma dell'esclusione delle attenuanti generiche (art.62-bis c.p.) lamentando vizio di motivazione e sostenendo di aver effettuato un'offerta reale e versato euro 5.000, elementi che avrebbero dovuto indurre al riconoscimento delle generiche e quindi ad una riduzione della pena. La parte civile Caico ha impugnato per cassazione la riqualificazione operata dai giudici di merito (da tentato omicidio a lesioni), deducendo errata applicazione e travisamento della prova rispetto agli artt.56 e 575 c.p., e contestando anche profili procedurali relativi alla declaratoria sull'attenuante della provocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso dell'imputato infondato e quello della parte civile inammissibile. È stata confermata integralmente la sentenza di merito: condanna di Gaetano Aronica (rito abbreviato) per i reati indicati, ritenuti uniti dalla continuazione, con concessione dell'attenuante della provocazione (art.62 n.2 c.p.) e riduzione di pena per il rito; pena definitiva confermata in anni quattro e mesi quattro di reclusione e euro 11.000,00 di multa, oltre all'obbligo di risarcire la parte civile in separata sede. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sull'esclusione delle attenuanti generiche e ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile poiché essa non aveva impugnato la sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Riguardano il tentativo e il delitto di omicidio; i giudici del merito hanno ritenuto non sussistente il tentato omicidio ma la fattispecie meno grave delle lesioni in base alla valutazione degli elementi probatori (tipo di arma, parte del corpo colpita, dinamica e mancato uso degli ultimi proiettili)
La circostanza attenuante della provocazione è stata riconosciuta dal primo giudice e confermata; la Corte di legittimità non ha ravvisato motivo per annullarne il riconoscimento
Norma sulle attenuanti generiche: la Cassazione ricorda che la loro concessione è valutazione di fatto del giudice del merito, non sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria; la corte territoriale ha escluso le generiche per indici ostativi (azione per farsi giustizia da sé, uso di arma, contesto, mancata riparazione effettiva del danno)
Elenca gli elementi da considerare ai fini delle attenuanti: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente richiamato e valutato gli indici preponderanti
Richiamato nella critica della parte civile; la Corte di cassazione ha interpretato che la parte civile che non ha impugnato la sentenza di primo grado non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello confermativa, poiché l'effetto devolutivo non le riconosce nuovi diritti di impugnazione
Richiamato per spiegare l'effetto estensivo delle impugnazioni e i limiti: l'imputato/non appellante può solo beneficiare degli effetti favorevoli dell'impugnazione altrui, ma la parte civile non appellante non acquisisce diritto autonomo a ricorrere contro la conferma
comma 1, lett. b), c), e)
Norma sulle deduzioni di cassazione utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento della prova, inosservanza di norme di procedimento)
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in favore della parte resistente
Massime di principio
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche (art.62-bis c.p.) è principalmente una valutazione di fatto del giudice del merito e la Cassazione verifica solo la correttezza formale e la non contraddittorietà della motivazione: non è ammissibile chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione integrale degli elementi probatori
- Un'offerta di risarcimento o un versamento successivo non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche se il giudice ritiene che permangano indici ostativi (es. azione volontaria e sproporzionata, uso di arma, condotta per farsi giustizia da sé)
- Per distinguere tentato omicidio da lesioni il giudice valuta complessivamente: tipo di arma, numero e direzione dei colpi, distanza, parte del corpo colpita, prognosi, modalità e contesto dell'azione e segni di volontà omicida; la riqualificazione operata dal giudice di merito è difficilmente censurabile in cassazione salvo palese travisamento della prova
- La parte civile che non impugna la sentenza di primo grado perde la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello che abbia confermato la sentenza di primo grado a seguito di impugnazione proposta dal solo Pubblico Ministero: il principio devolutivo limita la materia che può essere esaminata in sede di gravame e di legittimità
- Le questioni di diritto processuale relative alla devoluzione delle questioni civili e alla legittimazione a impugnare sono decisive: chi intende contestare la decisione civile deve appellare tempestivamente la pronuncia di primo grado per conservare la possibilità di impugnare in Cassazione
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