Cassazione Penale, Ordinanza n. 24254/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sentenze irrevocabili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili, formulata ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p. La censura investiva il diniego dell'istituto della continuazione in sede esecutiva. La Corte ha ritenuto che i reati posti a confronto non fossero omogenei, presentassero modalità esecutive diverse, fossero stati commessi in luoghi differenti e in un rilevante arco temporale, elementi incompatibili con la prova di un'originaria programmazione unitaria delle condotte. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a contestare una valutazione di fatto già coerentemente svolta dal giudice dell'esecuzione e perché la mera reiterazione di condotte criminose non basta a dimostrare un medesimo disegno criminoso; essa può semmai rilevare sotto altri profili, come recidiva o abitualità.
Norme richiamate
L'istituto della continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso originario; non è sufficiente la mera serialità delle condotte se emergono eterogeneità esecutive, spaziali e temporali incompatibili con una preordinazione unitaria.
Il riconoscimento della continuazione può essere richiesto in sede esecutiva, ma il relativo giudizio resta ancorato alla verifica rigorosa dei presupposti sostanziali dell'istituto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare se le diverse violazioni siano state poste in essere in attuazione di un originario programma criminoso; la prova di tale programma non può desumersi automaticamente dalla sola reiterazione dei reati.
- L'eterogeneità delle modalità esecutive, dei luoghi di consumazione e del tempo intercorso tra i fatti costituisce indice ostativo al riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
- La continuazione non può essere confusa con una generica propensione a delinquere: la reiterazione di illeciti può esprimere recidiva, abitualità o professionalità nel reato, ma non integra di per sé il presupposto della continuazione.
- Quando il ricorso di legittimità si risolve nella contestazione di una valutazione di fatto logicamente motivata circa l'insussistenza del medesimo disegno criminoso, il rimedio può essere dichiarato inammissibile.
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