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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12508/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale il lavoratore aveva ottenuto in primo grado, all'esito di una sentenza non definitiva sull'an e poi di una sentenza definitiva, la condanna della società datrice al pagamento di differenze retributive e accessori. La Corte d'appello aveva confermato la decisione anche sul capo delle spese, disponendo una compensazione parziale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo carenza di motivazione, violazione del D.M. n. 55/2014, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e violazione del principio di soccombenza. In sostanza ha sostenuto che, a fronte di un accoglimento solo quantitativamente ridotto della domanda del lavoratore, il giudice non avrebbe potuto porre a suo carico spese in base a una mera reciproca soccombenza senza un rapporto proporzionale esatto tra importo riconosciuto e spese; ha inoltre dedotto che non era stata considerata la propria totale vittoria nel procedimento per sequestro conservativo e la riduzione del 60% della pretesa originaria del lavoratore, chiedendo la corretta liquidazione delle spese o, in subordine, la compensazione integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla regolazione delle spese di lite, osservando che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32062/2022, l'accoglimento anche sensibile ma solo quantitativamente ridotto di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza. In tal caso la parte che ha visto accolta solo in parte la pretesa è comunque soccombente e il giudice può disporre soltanto la compensazione totale o parziale delle spese, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c., ma non la condanna della parte vittoriosa a favore della soccombente per effetto di una pretesa reciproca soccombenza. La censura relativa al sequestro conservativo è stata assorbita. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte non ravvisa il vizio perché la decisione sulle spese è sorretta da un percorso argomentativo comprensibile e conforme al diritto vivente.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione e maggiorazione delle spese professionali; la Corte non accoglie la censura perché il tema è assorbito dalla corretta qualificazione del regime di soccombenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Indicato come base per la compensazione totale o parziale delle spese nei casi consentiti; non come fondamento di una condanna della parte solo parzialmente vittoriosa per reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accoglimento solo quantitativamente ridotto di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza; la reciproca soccombenza richiede, invece, la presenza di domande contrapposte tra le stesse parti oppure il parziale accoglimento di una domanda unica ma articolata in più capi.
  • Quando non ricorre la reciproca soccombenza, la parte che ha ottenuto un accoglimento solo parziale resta soccombente; il giudice può eventualmente compensare in tutto o in parte le spese nei limiti consentiti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ma non è tenuto a una proporzione esatta tra quota accolta della domanda e quota delle spese poste a carico della parte soccombente.
  • La valutazione sulle spese processuali può essere censurata in cassazione solo se la motivazione è apparente o se la decisione viola il criterio giuridico corretto di riparto; non è sufficiente opporre una diversa lettura dell'esito quantitativo della domanda.
  • L'esito favorevole in un procedimento incidentale o accessorio non impone automaticamente una diversa regolazione complessiva delle spese del giudizio principale, se il giudice di merito ha correttamente applicato il criterio della soccombenza nella controversia definita.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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