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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (padre)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di una minore, con conseguente regolazione dell'affidamento e del contributo al mantenimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la paternità, disponendo l'affido esclusivo alla madre e ponendo a carico del convenuto un assegno mensile e una somma arretrata per il periodo dalla nascita ad agosto 2022, oltre spese. In appello il convenuto aveva dedotto: 1) nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, assumendo che la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. fosse stata ritirata con firma falsa e comunque non validamente da lui o da un incaricato; 2) nullità della citazione per indeterminatezza/modifica della data d'udienza e per mancato rispetto del termine a comparire minimo di 90 giorni; 3) insussistenza dei presupposti di merito della declaratoria di paternità per carenza o inattendibilità degli elementi probatori. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione, ritenendo valida la notifica e infondata la querela di falso prospettata. In cassazione il ricorrente ha riproposto il primo motivo sulla notificazione, il secondo sulla violazione del termine a comparire, e il terzo sulla mancanza di prova della paternità. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la decisione di merito si fondava sulla ricezione della raccomandata da parte di un delegato e non sulla sottoscrizione personale del destinatario, mentre il ricorrente non aveva contestato di aver delegato qualcuno; ha poi accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini del termine a comparire, conta il perfezionamento della notifica per il destinatario rispetto all'udienza indicata in citazione, e nel caso concreto il termine minimo non era stato rispettato; ha dichiarato assorbito il terzo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire si fosse comunicata agli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado, imponendo la rinnovazione degli atti nulli nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione a mezzo di deposito e raccomandata informativa si perfeziona solo con il compimento delle formalità previste e con la ricezione della raccomandata da parte del destinatario o di un suo delegato; la verifica della ritualità della notifica rileva ai fini del contraddittorio.

  • art. 163-bis c.p.c.

    Ai fini del termine minimo a comparire occorre considerare la data di perfezionamento della notificazione per il destinatario e l'udienza indicata nell'atto di citazione; la nullità per inosservanza del termine non è sanata dal successivo differimento dell'udienza.

  • art. 164 c.p.c.

    Se il vizio della citazione relativo alla vocatio in ius non è rilevato dal primo giudice e il convenuto resta contumace, la nullità può essere fatta valere con l'impugnazione e, se accolta, non comporta rinvio al primo giudice ma rinnovazione degli atti nulli nel grado di appello o nel giudizio di rinvio.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Il differimento della prima udienza disposto dal giudice non sana l'inosservanza originaria del termine a comparire risultante dalla citazione.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso deve essere proposta nelle forme del processo civile; una mera denuncia presentata in Procura non equivale alla querela di falso richiesta nel giudizio.

  • art. 269 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di dichiarazione giudiziale di paternità; il motivo è stato però assorbito, senza una decisione nel merito sul punto.

  • art. 294 c.p.c.

    In caso di nullità della citazione che abbia impedito la conoscenza del processo, il convenuto contumace può chiedere di essere rimesso in termini per le attività precluse, se ne dimostra i presupposti.

  • art. 354 c.p.c.

    Non si applica nel caso di nullità della citazione per vizio della vocatio in ius ove il giudice di appello possa procedere alla rinnovazione degli atti senza rimessione al primo giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della nullità della sentenza e del procedimento per vizi processuali, in particolare della notifica e del termine a comparire.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la censura sul merito/prova della paternità, ma la Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito.

Massime di principio

  • In caso di notifica ex art. 140 c.p.c., la validità del procedimento notificatorio va verificata avendo riguardo alla ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario o di un soggetto da lui delegato; se la decisione di merito si fonda su tale ricezione da parte di un delegato, il ricorrente deve contestare specificamente l'inesistenza della delega, non essendo sufficiente il solo disconoscimento della firma.
  • La nullità della citazione per inosservanza del termine minimo a comparire si valuta confrontando la data di perfezionamento della notifica per il destinatario con l'udienza indicata nell'atto introduttivo; il successivo spostamento dell'udienza da parte del giudice non sana il vizio originario.
  • Quando il convenuto sia rimasto contumace in primo grado per effetto di una nullità della citazione inerente alla vocatio in ius, il giudice di appello, se accoglie il motivo, deve dichiarare la nullità degli atti dipendenti e disporne la rinnovazione, senza rimettere la causa al primo giudice.
  • La querela di falso nel processo civile non può essere sostituita da una generica denuncia presentata all'autorità penale: ai fini dell'incidenza sull'efficacia probatoria del documento, occorre la rituale proposizione dell'incidente nel giudizio in corso.
  • Le censure di ricorso devono colpire la ratio decidendi effettivamente adottata dalla sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un presupposto diverso da quello contestato, il motivo è inammissibile o infondato per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieFiliazioneImpugnazioniProveNotificazioni
RamiFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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