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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18292/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, quale difensore distrattario, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria per il pagamento di euro 1.826,02, oltre accessori e spese, somme asseritamente liquidate nell'ordinanza di assegnazione resa in una procedura di espropriazione presso terzi rimasta incapiente. L'ente pubblico aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, che non fosse ammissibile agire autonomamente fuori dal processo esecutivo per recuperare spese non soddisfatte nella procedura e, dall'altro, che vi fosse abuso del frazionamento del credito per avere il difensore notificato più decreti ingiuntivi relativi a diverse procedure esecutive incapienti. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo invece che l'ordinanza di assegnazione potesse fungere da valido titolo per un decreto ingiuntivo sulle somme rimaste insoddisfatte. In cassazione l'ente ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 553 c.p.c., deducendo che l'ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo non ha contenuto decisorio idoneo a fondare un autonomo titolo monitorio e che le spese dell'esecuzione, se non soddisfatte in quella sede, non sono ripetibili con un nuovo giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della rinuncia al diritto azionato e alla corrispondente azione comunicata dal resistente. Pur così definendo il giudizio, la Corte ha proceduto alla valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese, ritenendo fondato il motivo del ricorso dell'ente sulla non idoneità dell'ordinanza di assegnazione a costituire titolo per un autonomo decreto ingiuntivo sulle spese di esecuzione rimaste incapienti. Ha quindi regolato le spese ponendole a carico del resistente e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, in quanto la cessazione della materia del contendere non equivale alla ordinaria inammissibilità o al rigetto integrale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 95 c.p.c.

    Le spese del processo esecutivo restano a carico del debitore esecutato, ma la loro liquidazione nel processo esecutivo ha funzione strumentale alla soddisfazione coattiva e non attribuisce di per sé un autonomo titolo esecutivo fuori da quel processo.

  • art. 510 c.p.c.

    Al giudice dell'esecuzione compete la determinazione delle somme dovute per capitale, interessi e spese; il relativo provvedimento ha funzione di verifica e liquidazione interna al processo esecutivo.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per censurare la decisione di merito, ma la Corte lo considera nel quadro della non decisorietà dell'ordinanza di assegnazione ai fini della formazione di un autonomo titolo monitorio.

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma che disciplina l'assegnazione nel pignoramento presso terzi; la Corte ne ricava che l'ordinanza di assegnazione non è titolo autonomamente azionabile per recuperare spese rimaste insoddisfatte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, perché non vi è integrale conferma della decisione impugnata né ordinaria declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza di assegnazione resa nel processo di espropriazione presso terzi ha natura strumentale alla distribuzione o assegnazione del ricavato e non acquista forza esecutiva né efficacia di giudicato al di fuori del processo in cui è stata adottata.
  • Le spese dell'esecuzione, quando restino insoddisfatte nella procedura, non possono essere recuperate mediante un autonomo decreto ingiuntivo fondato sul provvedimento di assegnazione, perché la liquidazione svolta dal giudice dell'esecuzione è meramente interna al processo esecutivo.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità deve comunque valutare la soccombenza virtuale per regolare le spese del giudizio.
  • La rinuncia all'azione può essere anche tacita e non richiede formule sacramentali, purché emerga un comportamento incompatibile con la volontà di proseguire la domanda e il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il ricorso per cassazione sia definito per cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non coincide né con il rigetto né con la ordinaria inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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